Sentenza 331/1988 (ECLI:IT:COST:1988:331)
Massima numero 10626
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/03/1988; Decisione del
11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Titolo
SENT. 331/88 A. REGIONE LOMBARDIA - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE - PASSAGGIO ALLA PRIMA QUALIFICA DIRIGENZIALE - CORSO-CONCORSO RISERVATO - LEGITTIMATI ALL'AMMISSIONE - DIPENDENTI INQUADRATI NELL'OTTAVA QUALIFICA FUNZIONALE E INCARICATI DELLA RESPONSABILITA' DI UN UFFICIO (ALLA DATA DEL 29 APRILE 1983) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. LOMBARDIA 29 NOVEMBRE 1984, N. 60, ART. 35, PRIMO E SECONDO COMMA. - COST., ARTT. 3, 97.
SENT. 331/88 A. REGIONE LOMBARDIA - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE - PASSAGGIO ALLA PRIMA QUALIFICA DIRIGENZIALE - CORSO-CONCORSO RISERVATO - LEGITTIMATI ALL'AMMISSIONE - DIPENDENTI INQUADRATI NELL'OTTAVA QUALIFICA FUNZIONALE E INCARICATI DELLA RESPONSABILITA' DI UN UFFICIO (ALLA DATA DEL 29 APRILE 1983) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. LOMBARDIA 29 NOVEMBRE 1984, N. 60, ART. 35, PRIMO E SECONDO COMMA. - COST., ARTT. 3, 97.
Testo
Non e` irragionevole ne` contrasta con il principio del buon andamento degli uffici (artt. 3 e 97 Cost.) la disposizione, introdotta in via transitoria, dal legislatore (della Regione Lombardia) allo scopo di assicurare - con la predisposizione di adeguate garanzie - la continuita` delle funzioni, nella fase di passaggio da un regime ad un altro dell'ordinamento del personale. La previsione di un corso-concorso riservato per il passaggio alla prima qualifica dirigenziale non e`, infatti, frutto di una decisione arbitraria o irragionevole, ove si tenga conto sia della non automaticita` del passaggio alla qualifica superiore sia del requisito richiesto, della responsabilita` di un ufficio, e in quanto il conferimento di tale incarico - con criteri non assolutamente discrezionali della Giunta regionale - e lo svolgimento dei compiti corrispondenti possono essere considerati come indici di esperienza professionale in grado di consentire il trattamento differenziato per coloro che si trovassero in quella posizione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 35, primo e secondo comma, della legge Reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.).
Non e` irragionevole ne` contrasta con il principio del buon andamento degli uffici (artt. 3 e 97 Cost.) la disposizione, introdotta in via transitoria, dal legislatore (della Regione Lombardia) allo scopo di assicurare - con la predisposizione di adeguate garanzie - la continuita` delle funzioni, nella fase di passaggio da un regime ad un altro dell'ordinamento del personale. La previsione di un corso-concorso riservato per il passaggio alla prima qualifica dirigenziale non e`, infatti, frutto di una decisione arbitraria o irragionevole, ove si tenga conto sia della non automaticita` del passaggio alla qualifica superiore sia del requisito richiesto, della responsabilita` di un ufficio, e in quanto il conferimento di tale incarico - con criteri non assolutamente discrezionali della Giunta regionale - e lo svolgimento dei compiti corrispondenti possono essere considerati come indici di esperienza professionale in grado di consentire il trattamento differenziato per coloro che si trovassero in quella posizione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 35, primo e secondo comma, della legge Reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte