Sentenza 331/1988 (ECLI:IT:COST:1988:331)
Massima numero 10627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/03/1988; Decisione del
11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Titolo
SENT. 331/88 B. REGIONE LOMBARDIA - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE - PASSAGGIO ALLA PRIMA QUALIFICA DIRIGENZIALE - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CORSO-CONCORSO RISERVATO - RESPONSABILITA' DI UN UFFICIO ALLA DATA DEL 29 APRILE 1983 - ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DEGLI INCARICATI IN DATA SUCCESSIVA - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. LOMBARDIA 29 NOVEMBRE 1984, N. 60, ART. 35, PRIMO COMMA. - COST., ART. 3.
SENT. 331/88 B. REGIONE LOMBARDIA - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE - PASSAGGIO ALLA PRIMA QUALIFICA DIRIGENZIALE - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CORSO-CONCORSO RISERVATO - RESPONSABILITA' DI UN UFFICIO ALLA DATA DEL 29 APRILE 1983 - ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DEGLI INCARICATI IN DATA SUCCESSIVA - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. LOMBARDIA 29 NOVEMBRE 1984, N. 60, ART. 35, PRIMO COMMA. - COST., ART. 3.
Testo
Il termine del 29 aprile 1983 - posto dall'art. 35 della legge Reg. Lombardia n. 60 del 1984 e coincidente con la data della firma dell'accordo nazionale di cui la stessa legge e` attuazione - non e` irragionevole, ove lo si intenda come uno sbarramento ai conferimenti non imparziali di incarichi di responsabilita` di un ufficio, ovvero di quegli incarichi fatti al solo scopo di ampliare arbitrariamente i legittimati alla partecipazione al corso-concorso riservato per il passaggio alla prima qualifica dirigenziale. Peraltro esso, correttamente interpretato, esclude dall'ammissione a tale concorso soltanto coloro che abbiano ricevuto l'incarico con un atto deliberato dopo il 29 aprile 1983, non gia` coloro che lo abbiano avuto con una decisione adottata prima di quella data, ma divenuta esecutiva successiva- mente. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 35, primo comma, della legge Reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Il termine del 29 aprile 1983 - posto dall'art. 35 della legge Reg. Lombardia n. 60 del 1984 e coincidente con la data della firma dell'accordo nazionale di cui la stessa legge e` attuazione - non e` irragionevole, ove lo si intenda come uno sbarramento ai conferimenti non imparziali di incarichi di responsabilita` di un ufficio, ovvero di quegli incarichi fatti al solo scopo di ampliare arbitrariamente i legittimati alla partecipazione al corso-concorso riservato per il passaggio alla prima qualifica dirigenziale. Peraltro esso, correttamente interpretato, esclude dall'ammissione a tale concorso soltanto coloro che abbiano ricevuto l'incarico con un atto deliberato dopo il 29 aprile 1983, non gia` coloro che lo abbiano avuto con una decisione adottata prima di quella data, ma divenuta esecutiva successiva- mente. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 35, primo comma, della legge Reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte