Sentenza 331/1988 (ECLI:IT:COST:1988:331)
Massima numero 10628
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/03/1988;  Decisione del  11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Massime associate alla pronuncia:  10626  10627  10629  10630  10631  10632  10633  10634  10635  10636


Titolo
SENT. 331/88 C. REGIONE LOMBARDIA - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE - PASSAGGIO ALLA PRIMA QUALIFICA DIRIGENZIALE - RISERVA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO-CONCORSO AI DIPENDENTI INQUADRATI NELL'OTTAVA QUALIFICA FUNZIONALE E CON INCARICO DELLA RESPONSABILITA' DI UN UFFICIO - ESCLUSIONE, CON CONSEGUENTE TRATTAMENTO DISCRIMINATORIO, DEI DIPENDENTI DELLA STESSA QUALIFICA MA PRIVI DI INCARICO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. LOMBARDIA 29 NOVEMBRE 1984, N. 60, ART. 35, PRIMO E SECONDO COMMA. - COST., ARTT. 3, 97.

Testo
Il diverso trattamento fatto ai dipendenti della Regione Lombardia (egualmente) inquadrati nell'ottava qualifica funzionale ma non ammessi a partecipare al corso-concorso per il passaggio alla prima qualifica dirigenziale, trova giustificazione nella non assimilabilita` degli stessi, sotto il profilo professionale, alla categoria dei dipendenti legittimati a tale partecipazione, i quali, per essere incaricati della responsabilita` di un ufficio, sono stati riconosciuti in possesso di una professionalita` o di un'esperienza di servizio superiori o, comunque, diverse rispetto a quelli esclusi dall'incarico e, conseguentemente, dall'ammissione al concorso. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 35, primo e secondo comma, della legge Reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte