Sentenza 331/1988 (ECLI:IT:COST:1988:331)
Massima numero 10631
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/03/1988; Decisione del
11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Titolo
SENT. 331/88 F. REGIONE LOMBARDIA - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE - PASSAGGIO ALLA PRIMA QUALIFICA DIRIGENZIALE - CORSO-CONCORSO RISERVATO - DISCIPLINA RELATIVA - NATURA PROVVEDIMENTALE - CONSEGUENTE LIMITAZIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEGLI INTERESSATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. LOMBARDIA 29 NOVEMBRE 1984, N. 60, ART. 35, PRIMO E SECONDO COMMA. - COST., ARTT. 113, 70, 121.
SENT. 331/88 F. REGIONE LOMBARDIA - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE - PASSAGGIO ALLA PRIMA QUALIFICA DIRIGENZIALE - CORSO-CONCORSO RISERVATO - DISCIPLINA RELATIVA - NATURA PROVVEDIMENTALE - CONSEGUENTE LIMITAZIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEGLI INTERESSATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. LOMBARDIA 29 NOVEMBRE 1984, N. 60, ART. 35, PRIMO E SECONDO COMMA. - COST., ARTT. 113, 70, 121.
Testo
Le disposizioni della legge regionale n. 60 del 1984 della Lombardia - relative al concorso riservato per il passaggio alla prima qualifica dirigenziale - non hanno prodotto lesioni dei diritti garantiti dall'art. 113 Cost. a cagione della loro natura provvedimentale. Infatti all'adozione di tale tipo (di statuizioni) di legge non e` dato rinvenire preclusione di sorta tanto nella Costituzione (artt. 70 e 121) quanto negli Statuti regionali, che per un verso definiscono la legge, non gia` in ragione del suo contenuto strutturale o materiale, bensi` in dipendenza dei suoi caratteri formali (provenienza da un certo organo o potere, procedimento di formazione, particolare valore giuridico) e, per altro verso, non prevedono affatto che gli atti a contenuto particolare e concreto debbano necessariamente avere la forma di atto amministrativo. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 35, primo e secondo comma, della legge Reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, in riferimento all'art. 113 Cost.). - S. nn. 20/1956, 60/1957, 61/1958.
Le disposizioni della legge regionale n. 60 del 1984 della Lombardia - relative al concorso riservato per il passaggio alla prima qualifica dirigenziale - non hanno prodotto lesioni dei diritti garantiti dall'art. 113 Cost. a cagione della loro natura provvedimentale. Infatti all'adozione di tale tipo (di statuizioni) di legge non e` dato rinvenire preclusione di sorta tanto nella Costituzione (artt. 70 e 121) quanto negli Statuti regionali, che per un verso definiscono la legge, non gia` in ragione del suo contenuto strutturale o materiale, bensi` in dipendenza dei suoi caratteri formali (provenienza da un certo organo o potere, procedimento di formazione, particolare valore giuridico) e, per altro verso, non prevedono affatto che gli atti a contenuto particolare e concreto debbano necessariamente avere la forma di atto amministrativo. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 35, primo e secondo comma, della legge Reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, in riferimento all'art. 113 Cost.). - S. nn. 20/1956, 60/1957, 61/1958.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 121
Altri parametri e norme interposte