Sentenza 331/1988 (ECLI:IT:COST:1988:331)
Massima numero 10634
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/03/1988; Decisione del
11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Titolo
SENT. 331/88 I. REGIONE LOMBARDIA - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE - ACCESSO ALLA SECONDA QUALIFICA DIRIGENZIALE - CONCORSO PER TITOLI - TITOLI VALUTABILI - SERVIZI PREGRESSI COME DIPENDENTE REGIONALE DI RUOLO - ESCLUSIONE DI QUALSIASI VALUTAZIONE DEI SERVIZI PRESTATI COME DIPENDENTE (DI RUOLO) DI ALTRI ENTI PUBBLICI, COMPRESO LO STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - LEGGE REG. LOMBARDIA 29 NOVEMBRE 1984, N. 60, ART. 36, QUARTO COMMA, LETT. A. - COST., ARTT. 3, 97, 117.
SENT. 331/88 I. REGIONE LOMBARDIA - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE - ACCESSO ALLA SECONDA QUALIFICA DIRIGENZIALE - CONCORSO PER TITOLI - TITOLI VALUTABILI - SERVIZI PREGRESSI COME DIPENDENTE REGIONALE DI RUOLO - ESCLUSIONE DI QUALSIASI VALUTAZIONE DEI SERVIZI PRESTATI COME DIPENDENTE (DI RUOLO) DI ALTRI ENTI PUBBLICI, COMPRESO LO STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - LEGGE REG. LOMBARDIA 29 NOVEMBRE 1984, N. 60, ART. 36, QUARTO COMMA, LETT. A. - COST., ARTT. 3, 97, 117.
Testo
La totale mancanza di valutazione, nella legge Reg. Lombardia n. 60/1984, del servizio di ruolo anteriormente prestato dai dipendenti regionali presso enti pubblici diversi dalla regione - ai fini della formazione della graduatoria del concorso per titoli per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale - non appare sorretta da alcuna giustificazione (e non ha, del resto, alcun riscontro in leggi di altre regioni); essa e` in stridente contraddizione con il principio della qualifica funzionale, che da` rilievo alle prestazioni lavorative nei loro contenuti oggettivi e non gia` in ragione dei particolari ambiti organizzativi in cui siano svolte. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 36, quarto comma, lett. A, della legge Reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, nella parte in cui esclude qualsiasi valutazione dei servizi prestati come dipendente (di ruolo) di altri enti pubblici, compreso lo Stato.
La totale mancanza di valutazione, nella legge Reg. Lombardia n. 60/1984, del servizio di ruolo anteriormente prestato dai dipendenti regionali presso enti pubblici diversi dalla regione - ai fini della formazione della graduatoria del concorso per titoli per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale - non appare sorretta da alcuna giustificazione (e non ha, del resto, alcun riscontro in leggi di altre regioni); essa e` in stridente contraddizione con il principio della qualifica funzionale, che da` rilievo alle prestazioni lavorative nei loro contenuti oggettivi e non gia` in ragione dei particolari ambiti organizzativi in cui siano svolte. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 36, quarto comma, lett. A, della legge Reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, nella parte in cui esclude qualsiasi valutazione dei servizi prestati come dipendente (di ruolo) di altri enti pubblici, compreso lo Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte