Sentenza 331/1988 (ECLI:IT:COST:1988:331)
Massima numero 10636
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/03/1988;  Decisione del  11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Massime associate alla pronuncia:  10626  10627  10628  10629  10630  10631  10632  10633  10634  10635


Titolo
SENT. 331/88 M. REGIONE LOMBARDIA - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE - ONERI FINANZIARI E MEZZI DI COPERTURA - MANCATA INDICAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. LOMBARDIA 29 NOVEMBRE 1984, N. 60, ART. 47, PRIMO COMMA. - COST., ART. 81, QUARTO COMMA.

Testo
Il rinvio della quantificazione delle spese continuative e ricorrenti, nonche` dei relativi mezzi di copertura, al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio, non puo` avere il significato di un'elusione dell'obbligo di cui all'art. 81, quarto comma e terzo comma, Cost., dovendo comunque le regioni equilibrare in questa sede le spese con le entrate. Al contrario, esso risponde a esigenze di maggiore e di globale ponderazione degli oneri che ciascun bilancio, necessariamente in pareggio, deve sopportare. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 47, primo comma, della legge Reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte