Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Recupero dei sottotetti a fini abitativi - Classificazione degli interventi come ristrutturazione edilizia e assoggettamento al regime di segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio afferenti al regime dei titoli abilitativi - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 3, comma 2, della legge reg. Veneto n. 51 del 2019, limitatamente alle parole «sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e». La disposizione impugnata dal Governo, per come formulata, potrebbe facilmente indurre i destinatari del precetto a ritenere sufficiente la SCIA "ordinaria" per tutti gli interventi in questione, compresi quelli assoggettati a permesso di costruire o a SCIA "alternativa" in base al t.u. edilizia, in contrasto con il principio fondamentale della materia del governo del territorio posto dall'art. 10, comma 1, lett. c), del t.u. edilizia. Non è invece necessario dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'intero art. 3, dal momento che la disciplina residua si limita in sostanza a prevedere che gli interventi in questione comportano la corresponsione del contributo di costruzione, su cui il ricorso governativo non formula alcuna censura.