Sentenza 332/1988 (ECLI:IT:COST:1988:332)
Massima numero 10638
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
11/03/1988; Decisione del
11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Titolo
SENT. 332/88 B. MATERNITA' E INFANZIA - AFFIDAMENTO PROVVISORIO DI MINORE ALLA LAVORATRICE - ASSENZA FACOLTATIVA DAL LAVORO E RELATIVA INDENNITA' PER IL PRIMO ANNO DALL'INGRESSO DEL BAMBINO NELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA - DIRITTO - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - LEGGE 30 DICEMBRE 1971, N. 1204, ARTT. 7, COMMA PRIMO, 15. - COST., ARTT. 3, 30, 31, 37.
SENT. 332/88 B. MATERNITA' E INFANZIA - AFFIDAMENTO PROVVISORIO DI MINORE ALLA LAVORATRICE - ASSENZA FACOLTATIVA DAL LAVORO E RELATIVA INDENNITA' PER IL PRIMO ANNO DALL'INGRESSO DEL BAMBINO NELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA - DIRITTO - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - LEGGE 30 DICEMBRE 1971, N. 1204, ARTT. 7, COMMA PRIMO, 15. - COST., ARTT. 3, 30, 31, 37.
Testo
La transitorieta` della situazione in cui versa il minore in affidamento provvisorio non attenua ma accresce le esigenze di tutela del minore stesso, e, dunque, non puo` giustificare l'esclusione dell'operativita` di istituti che - consentendo una maggiore presenza e attenzione del soggetto affidatario - sono volti essenzialmente ad agevolare il processo di sviluppo anche relazionale ed affettivo dell'infante. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3, 30, 31 e 37 Cost. - gli artt. 7, comma primo, e 15, L. 30 dicembre 1971 n. 1204, nella parte in cui non prevedono che il diritto della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennita` spetti altresi`, per il primo anno dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria, alla lavoratrice alla quale sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 cod. civ.
La transitorieta` della situazione in cui versa il minore in affidamento provvisorio non attenua ma accresce le esigenze di tutela del minore stesso, e, dunque, non puo` giustificare l'esclusione dell'operativita` di istituti che - consentendo una maggiore presenza e attenzione del soggetto affidatario - sono volti essenzialmente ad agevolare il processo di sviluppo anche relazionale ed affettivo dell'infante. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3, 30, 31 e 37 Cost. - gli artt. 7, comma primo, e 15, L. 30 dicembre 1971 n. 1204, nella parte in cui non prevedono che il diritto della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennita` spetti altresi`, per il primo anno dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria, alla lavoratrice alla quale sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 cod. civ.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 37
Altri parametri e norme interposte