Sentenza 332/1988 (ECLI:IT:COST:1988:332)
Massima numero 10639
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  11/03/1988;  Decisione del  11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Massime associate alla pronuncia:  10637  10638  10640  10641


Titolo
SENT. 332/88 C. MATERNITA' E INFANZIA - AFFIDAMENTO PROVVISORIO DI MINORE ALLA LAVORATRICE - ASSENZA DAL LAVORO PER MALATTIA DEL BAMBINO - DIRITTO - OMESSA PREVISIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 30 DICEMBRE 1971, N. 1204, ART. 7, COMMA SECONDO. - COST., ARTT. 3, 30, 31, 37.

Testo
E' inammissibile (per difetto di rilevanza) la questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 30, 31 e 37 Cost. e relativa all'art. 7, comma secondo, L. 30 dicembre 1971 n. 1204, nella parte in cui non riconosce, alla lavoratrice cui sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 cod. civ., il diritto all'assenza per malattia del bambino; cio` in quanto il giudizio a quo non concerne tale diritto, ma esclusivamente quello all'astensione facoltativa di cui al comma primo dell'art. 7 cit.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 30

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 37

Altri parametri e norme interposte