Sentenza 332/1988 (ECLI:IT:COST:1988:332)
Massima numero 10640
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
11/03/1988; Decisione del
11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Titolo
SENT. 332/88 D. MATERNITA' E INFANZIA - LAVORATRICE AFFIDATARIA IN PREADOZIONE - ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO NEI PRIMI TRE MESI SUCCESSIVI ALL'INGRESSO DEL BAMBINO NELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA - DIRITTO - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - LEGGE 30 DICEMBRE 1971, N. 1204, ART. 4, COMMA PRIMO, LETT. C. - COST., ARTT. 3, 30, 31, 37.
SENT. 332/88 D. MATERNITA' E INFANZIA - LAVORATRICE AFFIDATARIA IN PREADOZIONE - ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO NEI PRIMI TRE MESI SUCCESSIVI ALL'INGRESSO DEL BAMBINO NELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA - DIRITTO - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - LEGGE 30 DICEMBRE 1971, N. 1204, ART. 4, COMMA PRIMO, LETT. C. - COST., ARTT. 3, 30, 31, 37.
Testo
L'astensione obbligatoria dal lavoro post partum non e` intesa soltanto a tutelare la salute della madre, ma anche le esigenze di carattere relazionale ed affettivo dell'infante, sicche` l'omessa estensione di tale beneficio alle lavoratrici affidatarie in preadozione, e` irrazionale e lesiva dell'interesse del minore in affidamento, al quale preclude in un momento decisivo per lo sviluppo della sua personalita`, quella assidua "presenza materna (o paterna)" garantita, invece, ai figli iure sanguinis. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 30, 31 e 37 Cost. - l'art. 4, comma primo, lett. c), L. 30 dicembre 1971 n. 1204, nella parte in cui non prevede che le lavoratrici affidatarie in preadozione possano avvalersi della astensione obbligatoria durante i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria.
L'astensione obbligatoria dal lavoro post partum non e` intesa soltanto a tutelare la salute della madre, ma anche le esigenze di carattere relazionale ed affettivo dell'infante, sicche` l'omessa estensione di tale beneficio alle lavoratrici affidatarie in preadozione, e` irrazionale e lesiva dell'interesse del minore in affidamento, al quale preclude in un momento decisivo per lo sviluppo della sua personalita`, quella assidua "presenza materna (o paterna)" garantita, invece, ai figli iure sanguinis. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 30, 31 e 37 Cost. - l'art. 4, comma primo, lett. c), L. 30 dicembre 1971 n. 1204, nella parte in cui non prevede che le lavoratrici affidatarie in preadozione possano avvalersi della astensione obbligatoria durante i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 37
Altri parametri e norme interposte