Sentenza 332/1988 (ECLI:IT:COST:1988:332)
Massima numero 10641
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
11/03/1988; Decisione del
11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Titolo
SENT. 332/88 E. MATERNITA' E INFANZIA - LAVORATRICE AFFIDATARIA IN PREADOZIONE - DIMISSIONI VOLONTARIE ENTRO UN ANNO DALL'INGRESSO DEL BAMBINO NELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA - INDENNITA' STABILITE DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E CONTRATTUALI PER IL CASO DI LICENZIAMENTO - DIRITTO - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - LEGGE 30 DICEMBRE 1971, N. 1204, ART. 12. - COST., ARTT. 3, 30, 31, 37.
SENT. 332/88 E. MATERNITA' E INFANZIA - LAVORATRICE AFFIDATARIA IN PREADOZIONE - DIMISSIONI VOLONTARIE ENTRO UN ANNO DALL'INGRESSO DEL BAMBINO NELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA - INDENNITA' STABILITE DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E CONTRATTUALI PER IL CASO DI LICENZIAMENTO - DIRITTO - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - LEGGE 30 DICEMBRE 1971, N. 1204, ART. 12. - COST., ARTT. 3, 30, 31, 37.
Testo
Le ragioni di tutela del posto di lavoro della lavoratrice madre debbono valere sia nel caso di filiazione naturale sia in quello di affidamento preadottivo, e, di conseguenza, identica disciplina, sotto il profilo economico, deve essere prevista nel caso in cui la lavoratrice, durante il periodo in cui ne e` vietato il licenziamento, intenda dimettersi per meglio accudire al minore. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 30, 31 e 37 Cost. - l'art. 12, L. 30 dicembre 1971 n. 1204, nella parte in cui non prevede che il diritto della lavoratrice a percepire, nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento stabilito dal precedente art. 2, le indennita` stabilite da disposizioni legislative e contrattuali per il caso di licenziamento, si applichi anche alla lavoratrice affidataria in preadozione che abbia presentato le dimissioni volontarie entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria.
Le ragioni di tutela del posto di lavoro della lavoratrice madre debbono valere sia nel caso di filiazione naturale sia in quello di affidamento preadottivo, e, di conseguenza, identica disciplina, sotto il profilo economico, deve essere prevista nel caso in cui la lavoratrice, durante il periodo in cui ne e` vietato il licenziamento, intenda dimettersi per meglio accudire al minore. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 30, 31 e 37 Cost. - l'art. 12, L. 30 dicembre 1971 n. 1204, nella parte in cui non prevede che il diritto della lavoratrice a percepire, nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento stabilito dal precedente art. 2, le indennita` stabilite da disposizioni legislative e contrattuali per il caso di licenziamento, si applichi anche alla lavoratrice affidataria in preadozione che abbia presentato le dimissioni volontarie entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 37
Altri parametri e norme interposte