Sentenza 333/1988 (ECLI:IT:COST:1988:333)
Massima numero 10642
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  11/03/1988;  Decisione del  11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Massime associate alla pronuncia:  10643  10644  10645  10646  10647  10648  10649


Titolo
SENT. 333/88 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDICE A QUO - QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE ISTRUTTORE CIVILE - CARENZA DI POTERI DECISORI SUL MERITO DELLA CONTROVERSIA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Difetta di legittimazione il giudice istruttore civile, quando sollevi una questione di legittimita` costituzionale concernente disposizioni di legge, che egli non debba applicare, perche` relative alla decisione sul merito della controversia, spettante non alla sua competenza, ma a quella del collegio. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 109/1962, 44/1963, 11/1964, 90/1968, 60/1970, 125/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte