Sentenza 333/1988 (ECLI:IT:COST:1988:333)
Massima numero 10644
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  11/03/1988;  Decisione del  11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Massime associate alla pronuncia:  10642  10643  10645  10646  10647  10648  10649


Titolo
SENT. 333/88 C. FARMACIA - FARMACIA DI NUOVA ISTITUZIONE - GESTORE PROVVISORIO - DIRITTO ALL'INDENNITA' DI AVVIAMENTO - INGIUSTIFICATO TRATTAMENTO DIFFERENZIATO IN DANNO DELL'ASSEGNATARIO DELLA FARMACIA OBBLIGATO A CORRISPONDERE L'INDENNITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 2 APRILE 1968, N. 475, ART. 17. - COST., ART. 3.

Testo
Non presenta alcun apprezzabile collegamento con il principio di eguaglianza l'asserita disparita` di trattamento tra il gestore provvisorio di farmacia di nuova istituzione e l'assegnatario obbligato a corrispondergli l'indennita` di avviamento, tanto piu` se si escluda il presupposto interpretativo, riguardante la natura di detta indennita`, su cui poggia la questione sollevata dal giudice a quo. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17, l. 2 aprile 1968, n. 475, in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte