Sentenza 333/1988 (ECLI:IT:COST:1988:333)
Massima numero 10645
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  11/03/1988;  Decisione del  11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Massime associate alla pronuncia:  10642  10643  10644  10646  10647  10648  10649


Titolo
SENT. 333/88 D. FARMACIA - FARMACIE DI NUOVA ISTITUZIONE - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE - GESTIONE PROVVISORIA DI TALUNE FARMACIE - AFFIDAMENTO ANCHE DOPO L'EMANAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I CONCORRENTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 2 APRILE 1968, N. 475, ART. 17. - COST., ART. 3.

Testo
Non e` dato riscontrare nella norma censurata l'asserita disparita` di trattamento tra concorrenti a farmacie di nuova istituzione: in quanto l'assegnatario di nuova farmacia, gia` data in gestione provvisoria, pur avendo l'onere di corrispondere al gestore l'indennita` di avviamento, usufruisce, tuttavia, rispetto a coloro che non si trovino a subirlo, del vantaggio di un esercizio gia` impiantato e avviato; ne` rileva la circostanza che la gestione provvisoria sia disposta dopo l'emanazione del bando di concorso, salvo eventuali vizi del provvedimento di assegnazione, sindacabili dal giudice amministrativo. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17, l. 2 aprile 1968, n. 475, in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte