Sentenza 333/1988 (ECLI:IT:COST:1988:333)
Massima numero 10646
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  11/03/1988;  Decisione del  11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Massime associate alla pronuncia:  10642  10643  10644  10645  10647  10648  10649


Titolo
SENT. 333/88 E. FARMACIA - FARMACIA DI NUOVA ISTITUZIONE - GESTIONE PROVVISORIA - OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL GESTORE L'INDENNITA' DI AVVIAMENTO - PRESTAZIONE PATRIMONIALE IMPOSTA IN BASE A UN PROVVEDIMENTO DISCREZIONALE DELLA P.A. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 2 APRILE 1968, N. 475, ART. 17. - COST., ART. 23.

Testo
L'obbligo di corrispondere l'indennita` di avviamento al gestore provvisorio di farmacia di nuova istituzione discende direttamente dalla legge, che ne determina compiutamente criteri e modalita` di corresponsione; mentre i provvedimenti della p.a. valgono ad identificare nel caso concreto i soggetti, titolari o gestori, abilitati ad assicurare la continuita` del servizio farmaceutico, ai quali oneri e diritti sono attribuiti direttamente dalla norma di legge. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17, l. 2 aprile 1968, n. 475, in riferimento all'art. 23 Cost.). - S. nn. 4, 30, 47/1957; 36/1959; 70/1960; 159/1985; 34/1986 (in ordine alle prestazioni imposte in base alla legge).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte