Sentenza 55/2021 (ECLI:IT:COST:2021:55)
Massima numero 43737
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
25/02/2021; Decisione del
25/02/2021
Deposito del 31/03/2021; Pubblicazione in G. U. 07/04/2021
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Plausibile motivazione del rimettente in ordine alla rilevanza - Ammissibilità della questione.
Prospettazione della questione incidentale - Plausibile motivazione del rimettente in ordine alla rilevanza - Ammissibilità della questione.
Testo
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., prospettate in riferimento al divieto di prevalenza della diminuente di cui all'art.116, secondo comma, cod. pen. Il rimettente ha plausibilmente motivato in ordine alle ragioni che rendono rilevanti le questioni, mostrando di far proprio il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, in particolare attraverso la descrizione puntuale dello svolgersi della condotta criminosa nel caso concreto. (Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020 e n. 250 del 2018).
L'applicazione della recidiva, pur non obbligatoria, si giustifica in quanto il nuovo delitto, commesso da chi sia già stato condannato per precedenti delitti non colposi, sia espressivo in concreto del maggior grado di colpevolezza e pericolosità nonché di rimproverabilità della condotta tenuta nonostante l'ammonimento individuale scaturente dalle precedenti condanne. (Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020, n. 185 del 2015 e n. 192 del 2007).Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 69
co. 4
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte