Sentenza 333/1988 (ECLI:IT:COST:1988:333)
Massima numero 10648
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
11/03/1988; Decisione del
11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Titolo
SENT. 333/88 G. FARMACIA - FARMACIE DI NUOVA ISTITUZIONE - GESTIONE PROVVISORIA - INDENNITA' DI AVVIAMENTO NON COMMISURATA ALLA DURATA NE' ALL'INCREMENTO REALIZZATO DELLA GESTIONE PROVVISORIA - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEI GESTORI PROVVISORI E DEGLI ASSEGNATARI SUBENTRANTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 2 APRILE 1968, N. 475, ART. 17. - COST., ART. 3.
SENT. 333/88 G. FARMACIA - FARMACIE DI NUOVA ISTITUZIONE - GESTIONE PROVVISORIA - INDENNITA' DI AVVIAMENTO NON COMMISURATA ALLA DURATA NE' ALL'INCREMENTO REALIZZATO DELLA GESTIONE PROVVISORIA - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEI GESTORI PROVVISORI E DEGLI ASSEGNATARI SUBENTRANTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 2 APRILE 1968, N. 475, ART. 17. - COST., ART. 3.
Testo
Non sussiste disparita` di trattamento sia tra i gestori provvisori di farmacie di nuova istituzione e sia tra gli assegnatari subentranti (ai gestori), giacche` la misura dell'indennita` di avviamento - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo - risulta sufficientemente differenziata in quanto proporzionale al reddito medio effettivamente conseguito nei diversi casi, spettando, in ogni caso, al giudice di merito valutare la possibilita` di riduzioni proporzionali dell'indennita` in caso di durata della gestione provvisoria inferiore ai tre anni. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17, l. 2 aprile 1968, n. 475, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Non sussiste disparita` di trattamento sia tra i gestori provvisori di farmacie di nuova istituzione e sia tra gli assegnatari subentranti (ai gestori), giacche` la misura dell'indennita` di avviamento - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo - risulta sufficientemente differenziata in quanto proporzionale al reddito medio effettivamente conseguito nei diversi casi, spettando, in ogni caso, al giudice di merito valutare la possibilita` di riduzioni proporzionali dell'indennita` in caso di durata della gestione provvisoria inferiore ai tre anni. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17, l. 2 aprile 1968, n. 475, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte