Sentenza 333/1988 (ECLI:IT:COST:1988:333)
Massima numero 10649
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  11/03/1988;  Decisione del  11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Massime associate alla pronuncia:  10642  10643  10644  10645  10646  10647  10648


Titolo
SENT. 333/88 H. FARMACIA - FARMACIE NON DI NUOVA ISTITUZIONE - GESTORE PROVVISORIO - INDENNITA' DI AVVIAMENTO - DIRITTO NEI CONFRONTI DELL'ASSEGNATARIO SUBENTRANTE E OBBLIGO VERSO IL PRECEDENTE TITOLARE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - LEGGE 2 APRILE 1968, N. 475, ART. 17. - COST., ART. 3.

Testo
La mancata equiparazione - agli effetti del diritto all'indennita` di avviamento - dei gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione sia ai gestori provvisori di farmacie di nuova istituzione e sia ai precedenti titolari, costituisce una ingiustificata e irrazionale disparita` di trattamento di situazioni identiche, come tale contrastante con l'art. 3 Cost. Pertanto e` incostituzionale l'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamenta- zione dell'indennita` di avviamento prevista dall'art. 110 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265: conseguendo, quindi, da tale dichiarazione, insieme al riconoscimento del diritto nei confronti dell'assegnatario subentrante anche il corrispondente obbligo verso il precedente titolare.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte