Sentenza 334/1988 (ECLI:IT:COST:1988:334)
Massima numero 10650
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
11/03/1988; Decisione del
11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Titolo
SENT. 334/88 A. SINDACATI E LIBERTA' SINDACALE - RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE (R.S.A.) - COSTITUZIONE NELLE UNITA' PRODUTTIVE - REQUISITO RICHIESTO ALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE - ADESIONE A CONFEDERAZIONI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE - ASSERITA INCOMPATIBILITA' CON IL MODELLO FONDATO SUL SINDACATO NAZIONALE DI CATEGORIA E SUL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 19, PRIMO COMMA, LETT. A). - COST., ART. 39, QUARTO COMMA.
SENT. 334/88 A. SINDACATI E LIBERTA' SINDACALE - RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE (R.S.A.) - COSTITUZIONE NELLE UNITA' PRODUTTIVE - REQUISITO RICHIESTO ALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE - ADESIONE A CONFEDERAZIONI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE - ASSERITA INCOMPATIBILITA' CON IL MODELLO FONDATO SUL SINDACATO NAZIONALE DI CATEGORIA E SUL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 19, PRIMO COMMA, LETT. A). - COST., ART. 39, QUARTO COMMA.
Testo
Al di fuori della logica funzionale alla possibilita` di stipulare contratti collettivi con efficacia erga omnes, secondo il modello, peraltro non esclusivo, configurato nell'art. 39, quarto comma, il legislatore e` libero, disponendo in ordine ad un contesto operativo del tutto diverso - quello dei sindacati ammessi a legittimare nel proprio ambito organismi di rappresentanza aziendale - di adottare criteri selettivi ed individuare momenti organizzativi che ritenga piu` appropriati a tal fine, quali, appunto quelli della maggiore rappresentativita` e del livello confederale di aggregazione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 39, quarto comma, Cost., dell'art. 19, primo comma, lett. a) della legge 20 maggio 1970, n. 300).
Al di fuori della logica funzionale alla possibilita` di stipulare contratti collettivi con efficacia erga omnes, secondo il modello, peraltro non esclusivo, configurato nell'art. 39, quarto comma, il legislatore e` libero, disponendo in ordine ad un contesto operativo del tutto diverso - quello dei sindacati ammessi a legittimare nel proprio ambito organismi di rappresentanza aziendale - di adottare criteri selettivi ed individuare momenti organizzativi che ritenga piu` appropriati a tal fine, quali, appunto quelli della maggiore rappresentativita` e del livello confederale di aggregazione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 39, quarto comma, Cost., dell'art. 19, primo comma, lett. a) della legge 20 maggio 1970, n. 300).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 39
co. 4
Altri parametri e norme interposte