Sentenza 334/1988 (ECLI:IT:COST:1988:334)
Massima numero 10651
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
11/03/1988; Decisione del
11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Titolo
SENT. 334/88 B. SINDACATI E LIBERTA' SINDACALE - RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE (R.S.A.) - COSTITUZIONE NELLE UNITA' PRODUTTIVE - COLLEGAMENTO DEGLI ORGANISMI AZIENDALI CON ORGANIZZAZIONI PLURICATEGORIALI - ASSERITA COMPRESSIONE DELLA LIBERTA' SINDACALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 19, PRIMO COMMA, LETT. A). - COST., ARTT. 39, PRIMO COMMA, 2, 3, SECONDO COMMA.
SENT. 334/88 B. SINDACATI E LIBERTA' SINDACALE - RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE (R.S.A.) - COSTITUZIONE NELLE UNITA' PRODUTTIVE - COLLEGAMENTO DEGLI ORGANISMI AZIENDALI CON ORGANIZZAZIONI PLURICATEGORIALI - ASSERITA COMPRESSIONE DELLA LIBERTA' SINDACALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 19, PRIMO COMMA, LETT. A). - COST., ARTT. 39, PRIMO COMMA, 2, 3, SECONDO COMMA.
Testo
La liberta` di organizzazione sindacale (art. 39, primo comma, Cost.) e` adeguatamente salvaguardata dalla normativa adottata in tema di rappresentanze sindacali aziendali: non solo nel momento costitutivo delle stesse, appartenente alla iniziativa, non gia` di strutture esterne, ma dei lavoratori occupati (anche non iscritti ad associazioni sindacali); ma anche nel raccordo predi- sposto con la struttura confederale - non necessariamente di tipo organico associativo - tale da consentire all'organismo aziendale sufficienti margini di determinazione autonoma. D'altro canto, la preferenza per il collegamento (delle rappresentanze aziendali) alle confederazioni dotate di una compiuta rappresentanza pluri- categoriale (oltre che di una diffusa organizzazione a livello territoriale) si inserisce in una ben precisa opzione, che appare coerente al disegno complessivo cui e` informata la Carta costi- tuzionale e, in ispecie, al principio solidaristico (art. 2 Cost.) e a quello dell'eguaglianza sostanziale tra i lavoratori (art. 3, secondo comma, Cost.), favorendo un processo di aggrega- zione e di coordinamento degli interessi dei vari gruppi profes- sionali, in un quadro unitario e in una sintesi tra istanze rivendicative di tipo microeconomico e di tipo macroeconomico ovvero anche con la considerazione di interessi potenzialmente divergenti, quali, in particolare, quelli dei lavoratori non occupati. Il che non esclude, peraltro, lo sviluppo di moduli e logiche organizzative diverse o un effettivo pluralismo sinda- cale, data la possibilita` (prevista dall'art. 19, lett. b della legge n. 300/1970) di rappresentanze aziendali costituite nel- l'ambito di associazioni non aderenti alle confederazioni mag- giormente rappresentative, e sempreche` queste siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unita` produttiva; restando, comunque, irrilevante - sul piano della legittimita` costituzio- nale - il problema della reale operativita` del potere contrat- tuale di tali organizzazioni. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 19, primo comma, lett. a) della legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento all'art. 39, primo comma, Cost.). - S. nn. 54/1974, 15/1975.
La liberta` di organizzazione sindacale (art. 39, primo comma, Cost.) e` adeguatamente salvaguardata dalla normativa adottata in tema di rappresentanze sindacali aziendali: non solo nel momento costitutivo delle stesse, appartenente alla iniziativa, non gia` di strutture esterne, ma dei lavoratori occupati (anche non iscritti ad associazioni sindacali); ma anche nel raccordo predi- sposto con la struttura confederale - non necessariamente di tipo organico associativo - tale da consentire all'organismo aziendale sufficienti margini di determinazione autonoma. D'altro canto, la preferenza per il collegamento (delle rappresentanze aziendali) alle confederazioni dotate di una compiuta rappresentanza pluri- categoriale (oltre che di una diffusa organizzazione a livello territoriale) si inserisce in una ben precisa opzione, che appare coerente al disegno complessivo cui e` informata la Carta costi- tuzionale e, in ispecie, al principio solidaristico (art. 2 Cost.) e a quello dell'eguaglianza sostanziale tra i lavoratori (art. 3, secondo comma, Cost.), favorendo un processo di aggrega- zione e di coordinamento degli interessi dei vari gruppi profes- sionali, in un quadro unitario e in una sintesi tra istanze rivendicative di tipo microeconomico e di tipo macroeconomico ovvero anche con la considerazione di interessi potenzialmente divergenti, quali, in particolare, quelli dei lavoratori non occupati. Il che non esclude, peraltro, lo sviluppo di moduli e logiche organizzative diverse o un effettivo pluralismo sinda- cale, data la possibilita` (prevista dall'art. 19, lett. b della legge n. 300/1970) di rappresentanze aziendali costituite nel- l'ambito di associazioni non aderenti alle confederazioni mag- giormente rappresentative, e sempreche` queste siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unita` produttiva; restando, comunque, irrilevante - sul piano della legittimita` costituzio- nale - il problema della reale operativita` del potere contrat- tuale di tali organizzazioni. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 19, primo comma, lett. a) della legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento all'art. 39, primo comma, Cost.). - S. nn. 54/1974, 15/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 39
co. 1
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
co. 2
Altri parametri e norme interposte