Sentenza 334/1988 (ECLI:IT:COST:1988:334)
Massima numero 10652
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
11/03/1988; Decisione del
11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Titolo
SENT. 334/88 C. SINDACATI E LIBERTA' SINDACALE - CONTRIBUTI SINDACALI - VERSAMENTO DA PARTE DEI LAVORATORI AGRICOLI DISOCCUPATI - TRATTENUTA SULL'INDENNITA' A QUESTI SPETTANTE - DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI - ATTRIBUZIONE LIMITATA ALLE FEDERAZIONI DI CATEGORIA ADERENTI ALLE CONFEDERAZIONI SINDACALI A CARATTERE NAZIONALE RAPPRESENTATE NEL CNEL - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 27 DICEMBRE 1973, N. 852, ART. 2, PRIMO COMMA. - COST., ARTT. 3, 39, PRIMO COMMA.
SENT. 334/88 C. SINDACATI E LIBERTA' SINDACALE - CONTRIBUTI SINDACALI - VERSAMENTO DA PARTE DEI LAVORATORI AGRICOLI DISOCCUPATI - TRATTENUTA SULL'INDENNITA' A QUESTI SPETTANTE - DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI - ATTRIBUZIONE LIMITATA ALLE FEDERAZIONI DI CATEGORIA ADERENTI ALLE CONFEDERAZIONI SINDACALI A CARATTERE NAZIONALE RAPPRESENTATE NEL CNEL - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 27 DICEMBRE 1973, N. 852, ART. 2, PRIMO COMMA. - COST., ARTT. 3, 39, PRIMO COMMA.
Testo
La scelta legislativa di limitare il servizio di trattenuta, per contributi associativi, sull'indennita` spettante ai lavoratori agricoli disoccupati, a beneficio dei soli sindacati aderenti alle confederazioni rappresentate nel CNEL, non viola il princi- pio di eguaglianza, rispondendo ad un'indubbia esigenza di tute- la, per le garanzie di serieta` e di effettiva rappresentativita` che tali organizzazioni sono in grado di offrire, sia degli stessi lavoratori e sia, in particolare, dell'Istituto previden- ziale (INPS) - onerato, per legge, di un compito non istituzio- nale -, cui deve essere assicurato, tra l'altro, il rimborso spese per il servizio espletato. Ne` lede, inoltre, la liberta` sindacale delle associazioni non fornite dei prescritti requisiti di rappresentativita`, in quanto non puo` incidere sul diritto dei lavoratori disoccupati di versare contributi alle stesse associazioni, ne` sul diritto di queste di acquisirli con modalita` diverse. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2, primo comma, legge 27 dicembre 1973, n. 852, in riferimento agli artt. 3 e 39, primo comma, Cost.).
La scelta legislativa di limitare il servizio di trattenuta, per contributi associativi, sull'indennita` spettante ai lavoratori agricoli disoccupati, a beneficio dei soli sindacati aderenti alle confederazioni rappresentate nel CNEL, non viola il princi- pio di eguaglianza, rispondendo ad un'indubbia esigenza di tute- la, per le garanzie di serieta` e di effettiva rappresentativita` che tali organizzazioni sono in grado di offrire, sia degli stessi lavoratori e sia, in particolare, dell'Istituto previden- ziale (INPS) - onerato, per legge, di un compito non istituzio- nale -, cui deve essere assicurato, tra l'altro, il rimborso spese per il servizio espletato. Ne` lede, inoltre, la liberta` sindacale delle associazioni non fornite dei prescritti requisiti di rappresentativita`, in quanto non puo` incidere sul diritto dei lavoratori disoccupati di versare contributi alle stesse associazioni, ne` sul diritto di queste di acquisirli con modalita` diverse. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2, primo comma, legge 27 dicembre 1973, n. 852, in riferimento agli artt. 3 e 39, primo comma, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 39
co. 1
Altri parametri e norme interposte