Sentenza 334/1988 (ECLI:IT:COST:1988:334)
Massima numero 10655
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
11/03/1988; Decisione del
11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Titolo
SENT. 334/88 F. SINDACATI E LIBERTA' SINDACALE - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEI SINDACATI A TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI - LIMITAZIONE ALLE SOLE ASSOCIAZIONI A CARATTERE NAZIONALE - IMPOSSIBILITA' DI VERIFICA E DI PROVA DEL SUDDETTO CARATTERE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 28. - COST., ARTT. 3, 39.
SENT. 334/88 F. SINDACATI E LIBERTA' SINDACALE - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEI SINDACATI A TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI - LIMITAZIONE ALLE SOLE ASSOCIAZIONI A CARATTERE NAZIONALE - IMPOSSIBILITA' DI VERIFICA E DI PROVA DEL SUDDETTO CARATTERE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 28. - COST., ARTT. 3, 39.
Testo
In base all'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, che ha individuato un complesso di indici sufficientemente precisi, e` consentito all'interprete di verificare con i comuni mezzi di prova, nei singoli casi concreti la sussistenza del requisito della "maggiore rappresentativita`" sul piano nazionale delle organizzazioni sindacali. Ne`, in particolare, tale requisito limita o priva le altre associazioni di mezzi di tutela (sostanziali o processuali) di cui gia` fruiscono, introducendo disparita` di trattamento tra i sindacati, in quanto la dimensione organizzativa nazionale e` assunta dalla legge come indice e garanzia di un adeguato livello di rappresentativita`, idonea ad individuare l'interesse collettivo rilevante per l'esperimento della speciale procedura (ex art. 28 legge n. 300/1970) e tale da risultare razionalmente funzionale, e non controproducente, rispetto all'obiettivo di un reale rafforzamento delle posizioni dei lavoratori nel conflitto industriale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost.). - S. n. 54/1974.
In base all'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, che ha individuato un complesso di indici sufficientemente precisi, e` consentito all'interprete di verificare con i comuni mezzi di prova, nei singoli casi concreti la sussistenza del requisito della "maggiore rappresentativita`" sul piano nazionale delle organizzazioni sindacali. Ne`, in particolare, tale requisito limita o priva le altre associazioni di mezzi di tutela (sostanziali o processuali) di cui gia` fruiscono, introducendo disparita` di trattamento tra i sindacati, in quanto la dimensione organizzativa nazionale e` assunta dalla legge come indice e garanzia di un adeguato livello di rappresentativita`, idonea ad individuare l'interesse collettivo rilevante per l'esperimento della speciale procedura (ex art. 28 legge n. 300/1970) e tale da risultare razionalmente funzionale, e non controproducente, rispetto all'obiettivo di un reale rafforzamento delle posizioni dei lavoratori nel conflitto industriale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost.). - S. n. 54/1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 39
Altri parametri e norme interposte