Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante per il reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti (art. 116, secondo comma, cod. pen.) rispetto alla recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.) - Violazione del principio di uguaglianza e della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. Il divieto censurato dal Tribunale di Firenze contrasta con i parametri evocati, perché la struttura della fattispecie prevista dall'art. 116 cod. pen. è tutt'affatto particolare se confrontata con il principio generale della personalità della responsabilità penale, e dalla conseguente preclusione di ogni forma di responsabilità oggettiva penale. La formulazione testuale della norma, infatti, pone in sofferenza il principio della personalità della responsabilità penale, quanto meno nella misura in cui richiede soltanto il solo nesso di causalità materiale; alla sua tenuta costituzionale contribuiscono pertanto l'interpretazione adeguatrice, costituzionalmente orientata - per cui è comunque necessario un coefficiente di partecipazione anche psichica al delitto più grave -, e l'attenuante prevista dal suo secondo comma, che ha una funzione di necessario riequilibrio del trattamento sanzionatorio. La norma censurata, invece, impedisce, in modo assoluto, al giudice di ritenere prevalente la diminuente in questione, in presenza della circostanza aggravante della recidiva reiterata, con ciò frustrando, irragionevolmente, gli effetti che l'attenuante mira ad attuare e compromettendone la necessaria funzione di riequilibrio sanzionatorio che impedisce alla pena di esplicare la propria funzione rieducativa. (Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020, n. 205 del 2017, n. 74 del 2016, n. 251 del 2012, n. 106 del 2014, n. 105 del 2014, n. 364 del 1988 n. 42 del 1965).
Deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze, come disciplinato dall'art. 69 cod. pen., sono sì costituzionalmente ammissibili e rientrano nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, ma sempre che non trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, non potendo in alcun caso giungere a determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale. (Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020, n. 88 del 2019, n. 205 del 2017 n. 251 del 2012 e n. 68 del 2012).
Il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato esige in via generale che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo, cosicché il quantum di disvalore soggettivo dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell'autore, rendendolo più o meno rimproverabile (Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020 e n. 222 del 2018).