Ordinanza 337/1988 (ECLI:IT:COST:1988:337)
Massima numero 10659
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
11/03/1988; Decisione del
11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Massime associate alla pronuncia:
10658
Titolo
ORD. 337/88 B. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CONTROVERSIA PER PAGAMENTO DI PENSIONE DI VECCHIAIA - COMPETENZA PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALL'ULTIMA RESIDENZA DELL'ASSICURATO IN ITALIA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD.PROC.CIV., ARTT. 5, 444, COMMA PRIMO. - COST., ARTT. 3, 24, 25.
ORD. 337/88 B. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CONTROVERSIA PER PAGAMENTO DI PENSIONE DI VECCHIAIA - COMPETENZA PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALL'ULTIMA RESIDENZA DELL'ASSICURATO IN ITALIA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD.PROC.CIV., ARTT. 5, 444, COMMA PRIMO. - COST., ARTT. 3, 24, 25.
Testo
Nelle controversie di lavoro e previdenza, nella specie per il pagamento all'assicurato di pensione di vecchiaia, il giudice territorialmente competente puo` essere individuato - in forza del richiamo operato dagli artt. 442 e 443, cod.proc.civ. - anche facendo ricorso ai criteri di cui agli artt. 18, 19 e 20, stesso codice. Al riguardo, non sussiste disparita` di trattamento tra la situazione di tale avente diritto e quella del lavoratore marittimo infortunato o colpito da malattia professionale (per il quale la competenza territoriale e` radicata nel luogo in cui ha sede l'ufficio di porto di iscrizione della nave) non essendovi omogeneita` tra le situazioni raffrontate. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 5 e 444, comma primo, cod.proc.civ., denunziati - in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost. - nella parte in cui escludono la rilevanza dell'ultima residenza dell'assicurato in Italia ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie previdenziali).
Nelle controversie di lavoro e previdenza, nella specie per il pagamento all'assicurato di pensione di vecchiaia, il giudice territorialmente competente puo` essere individuato - in forza del richiamo operato dagli artt. 442 e 443, cod.proc.civ. - anche facendo ricorso ai criteri di cui agli artt. 18, 19 e 20, stesso codice. Al riguardo, non sussiste disparita` di trattamento tra la situazione di tale avente diritto e quella del lavoratore marittimo infortunato o colpito da malattia professionale (per il quale la competenza territoriale e` radicata nel luogo in cui ha sede l'ufficio di porto di iscrizione della nave) non essendovi omogeneita` tra le situazioni raffrontate. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 5 e 444, comma primo, cod.proc.civ., denunziati - in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost. - nella parte in cui escludono la rilevanza dell'ultima residenza dell'assicurato in Italia ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie previdenziali).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte