Ordinanza 339/1988 (ECLI:IT:COST:1988:339)
Massima numero 10661
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
11/03/1988; Decisione del
11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 339/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSENZA DAL LAVORO PER MALATTIA O INFORTUNIO - CONTRIBUTI FIGURATIVI - IMPORTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ART. 13, IN RELAZIONE ALL'ART. 56, COMMA ULTIMO, R.D.L. 4 OTTOBRE 1935, N. 1827. - COST., ARTT. 3, 38; 76, 77 IN RELAZIONE ALL'ART. 37, LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218.
ORD. 339/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSENZA DAL LAVORO PER MALATTIA O INFORTUNIO - CONTRIBUTI FIGURATIVI - IMPORTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ART. 13, IN RELAZIONE ALL'ART. 56, COMMA ULTIMO, R.D.L. 4 OTTOBRE 1935, N. 1827. - COST., ARTT. 3, 38; 76, 77 IN RELAZIONE ALL'ART. 37, LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218.
Testo
L'art. 13, d.P.R. n. 818 del 1957, nella parte in cui prevede la determinazione dell'importo dei contributi figurativi spettanti al lavoratore per periodi di assenza dal lavoro dovuta a malattia o infortunio, adotta un criterio piu` favorevole rispetto a quanto previsto dalla preesistente legislazione (art. 56, ultimo comma, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827), rispondente a quello contemplato dalla legge delega n. 218 del 1952. La norma non determina disparita` di trattamento nei confronti dei lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, per mancanza di omogeneita` delle situazioni poste a raffronto sia da un punto di vista sostanziale sia dal punto di vista del rapporto assicurativo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 13, d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 56, u.c., r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nonche` agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218).
L'art. 13, d.P.R. n. 818 del 1957, nella parte in cui prevede la determinazione dell'importo dei contributi figurativi spettanti al lavoratore per periodi di assenza dal lavoro dovuta a malattia o infortunio, adotta un criterio piu` favorevole rispetto a quanto previsto dalla preesistente legislazione (art. 56, ultimo comma, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827), rispondente a quello contemplato dalla legge delega n. 218 del 1952. La norma non determina disparita` di trattamento nei confronti dei lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, per mancanza di omogeneita` delle situazioni poste a raffronto sia da un punto di vista sostanziale sia dal punto di vista del rapporto assicurativo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 13, d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 56, u.c., r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nonche` agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 04/04/1952
n. 218
art. 37