Ordinanza 342/1988 (ECLI:IT:COST:1988:342)
Massima numero 10665
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  11/03/1988;  Decisione del  11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 342/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA MARINARA - MARITTIMO TITOLARE DI PENSIONE - NUOVA OCCUPAZIONE A TERRA O NUOVO IMBARCO - TRATTAMENTO PENSIONISTICO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 22 FEBBRAIO 1973, N. 27, ART. 3. - COST., ART. 3.

Testo
Non viola il principio di uguaglianza, tenuto conto del trattamento normativo complessivo riservato al marittimo titolare di pensione a carico della Cassa Nazionale di Previdenza Marinara, la diversita` di trattamento, consistente nella riduzione oppure nella sospensione di tale pensione, cui sono sottoposti i titolari a seconda che, rispettivamente, trovino una nuova occupazione a terra alle dipendenze di terzi soggetti all'obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita`, la vecchiaia ed i superstiti (o a forme sostitutive ed integrative della medesima) oppure riprendano la navigazione con imprese soggette all'obbligo di iscrizione alla predetta Cassa. Le due ipotesi, infatti, sono nettamente diverse tra loro, essendo prevista solo nel secondo caso la riliquidazione della pensione al momento della definitiva cessazione della navigazione, mentre nel primo caso e` possibile il cumulo tra pensione e reddito da lavoro dipendente con le modalita` ed i limiti posti dalle norme sull'assicurazione generale. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3, L. 22 febbraio 1973, n. 27).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte