Ordinanza 345/1988 (ECLI:IT:COST:1988:345)
Massima numero 10668
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  11/03/1988;  Decisione del  11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 345/88. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO - GARANZIE PROCEDURALI DI CUI ALL'ART. 7, L.N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITA' - LICENZIAMENTI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI COME SANZIONE DISCIPLINARE - RITENUTA ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD.CIV., ART. 2106; LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 7. - COST., ART. 3.

Testo
Le garanzie di cui all'art. 7, L.n. 300 del 1970 si applicano ai licenziamenti qualificabili come sanzione disciplinare secondo la legge o l'autonomia collettiva: il relativo accertamento e la relativa qualificazione rientrano nella competenza del giudice rimettente e possono essere effettuati secondo l'indirizzo giurisprudenziale affermatosi in materia. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, commi secondo e terzo, Cost. - degli artt. 7, L. 20 maggio 1970, n. 300 e 2106, cod.civ., denunziati sul presupposto interpretativo della non applicabilita` del citato art. 7 ai licenziamenti non espressamente previsti come sanzione disciplinare dalla normativa legislativa o dalla contrattazione collettiva). - cfr. S.n. 204/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte