Ordinanza 347/1988 (ECLI:IT:COST:1988:347)
Massima numero 10670
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
11/03/1988; Decisione del
11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 06/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 347/88. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTRATTI A TERMINE - APPLICABILITA' - SETTORI LAVORATIVI CHE NON SIANO QUELLI DEL COMMERCIO E DEL TURISMO - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'DELLA QUESTIONE. - D.L. 3 DICEMBRE 1977, N. 876, ART. 1, CONV. IN LEGGE 3 FEBBRAIO 1978, N. 18, PROROGATO CON LEGGE 26 NOVEMBRE 1979, N. 598. - COST., ART. 3.
ORD. 347/88. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTRATTI A TERMINE - APPLICABILITA' - SETTORI LAVORATIVI CHE NON SIANO QUELLI DEL COMMERCIO E DEL TURISMO - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'DELLA QUESTIONE. - D.L. 3 DICEMBRE 1977, N. 876, ART. 1, CONV. IN LEGGE 3 FEBBRAIO 1978, N. 18, PROROGATO CON LEGGE 26 NOVEMBRE 1979, N. 598. - COST., ART. 3.
Testo
Rientra nella discrezionalita` del legislatore la scelta di quei settori relativamente ai quali - stanti le loro peculiari caratteristiche ed esigenze nonche` la necessita` di soddisfazione delle piu` impellenti e pressanti finalita` occupazionali, specie giovanili - possa ragionevolmente disporsi una deroga al principio sancito dalla legge n. 230 del 1962, secondo cui i contratti di lavoro, in via generale, devono essere stipulati a tempo indeterminato. Al riguardo non e` irrazionale ne` assolutamente arbitrario - con conseguente manifesta inammissibilita` della relativa questione, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - che l'art. 1, d.l. 3 dicembre 1977, convertito in legge 3 febbraio 1978, n. 18 e prorogato con legge 26 novembre 1979, n. 598, limiti ai settori del commercio e del turismo la possibilita` di stipulare contratti di lavoro a termine per far fronte, in alcuni periodi dell'anno, alla intensificazione dell'attivita` lavorativa alla quale non e` possibile sopperire con il normale organico.
Rientra nella discrezionalita` del legislatore la scelta di quei settori relativamente ai quali - stanti le loro peculiari caratteristiche ed esigenze nonche` la necessita` di soddisfazione delle piu` impellenti e pressanti finalita` occupazionali, specie giovanili - possa ragionevolmente disporsi una deroga al principio sancito dalla legge n. 230 del 1962, secondo cui i contratti di lavoro, in via generale, devono essere stipulati a tempo indeterminato. Al riguardo non e` irrazionale ne` assolutamente arbitrario - con conseguente manifesta inammissibilita` della relativa questione, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - che l'art. 1, d.l. 3 dicembre 1977, convertito in legge 3 febbraio 1978, n. 18 e prorogato con legge 26 novembre 1979, n. 598, limiti ai settori del commercio e del turismo la possibilita` di stipulare contratti di lavoro a termine per far fronte, in alcuni periodi dell'anno, alla intensificazione dell'attivita` lavorativa alla quale non e` possibile sopperire con il normale organico.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte