Ordinanza 349/1988 (ECLI:IT:COST:1988:349)
Massima numero 10672
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  11/03/1988;  Decisione del  11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 06/04/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 349/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI INVALIDITA' - DIRITTO - CONDIZIONI - REQUISITO CONTRIBUTIVO - PERFEZIONAMENTO ANCHE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO - POSSIBILITA' PER I LAVORATORI DIPENDENTI - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 27 APRILE 1968, N. 488, ART. 18, COMMA ULTIMO. - COST., ART. 3.

Testo
La peculiarita` degli ordinamenti previdenziali proprie delle categorie dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti - a loro volta collegate alle specifiche modalita` di prestazione del lavoro - rendono non comparabile, ai fini dell'art. 3 Cost., la situazione di tali soggetti con quella dei lavoratori dipendenti: non determina quindi disparita` di trattamento nei confronti di questi ultimi, la mancata previsione, a loro favore, della possibilita` di perfezionare il requisito contributivo, per il conseguimento della pensione di invalidita`, anche nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 18, comma ultimo, d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte