Ordinanza 352/1988 (ECLI:IT:COST:1988:352)
Massima numero 13630
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
11/03/1988; Decisione del
11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 06/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 352/88. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - RELIGIOSI ALLE DIPENDENZE DI ENTI CONCORDATARI - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI - OBBLIGATORIETA'- ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 4, COMMA QUARTO. - COST., ARTT. 3, 38.
ORD. 352/88. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - RELIGIOSI ALLE DIPENDENZE DI ENTI CONCORDATARI - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI - OBBLIGATORIETA'- ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 4, COMMA QUARTO. - COST., ARTT. 3, 38.
Testo
E' manifestamente inammissibile - per inapplicabilita' della norma denunziata nel giudizio a quo - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, quarto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in quanto la norma - in violazione degli artt. 3 e 38 Cost. - esclude dalla tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali i religiosi che prestano la propria opera alle dipendenze di enti concordatari. - v. S. n. 108/1977.
E' manifestamente inammissibile - per inapplicabilita' della norma denunziata nel giudizio a quo - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, quarto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in quanto la norma - in violazione degli artt. 3 e 38 Cost. - esclude dalla tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali i religiosi che prestano la propria opera alle dipendenze di enti concordatari. - v. S. n. 108/1977.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte