Ordinamento penitenziario - Condannati ultrasettantenni - Possibile espiazione della reclusione mediante detenzione domiciliare - Preclusione per coloro che abbiano riportato condanne con l'aggravante della recidiva - Irragionevolezza e violazione dei principi di rieducazione e umanità della pena - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - l'art. 47-ter, comma 01, della legge n. 354 del 1975, limitatamente alle parole «né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale». La disposizione censurata dal Magistrato di sorveglianza di Milano, nel vietare la concessione della detenzione domiciliare ai detenuti ultrasettantenni condannati con l'aggravante della recidiva, è intrinsecamente irragionevole, anche in rapporto al principio di rieducazione e a quello di umanità della pena, a cui in particolare è ispirata. Essa infatti fa discendere gli effetti radicalmente preclusivi della misura in esame - indirizzata a consentire l'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza in ragione dell'età avanzata e della conseguente sofferenza addizionale connessa alla permanenza in carcere - da una valutazione di maggiore pericolosità sociale, compiuta dal giudice della cognizione unicamente ai fini della quantificazione della pena, che non è né attuale, né specifica rispetto alla sussistenza delle ragioni che potrebbero deporre a favore della detenzione domiciliare, alla luce di tutti i fattori normalmente considerati dal giudice di sorveglianza, i cui poteri discrezionali tornano così a riespandersi, perché valuti se il condannato sia meritevole di essere ammesso alla detenzione domiciliare, tenuto conto anche della sua eventuale residua pericolosità sociale, da apprezzarsi in concreto al momento della decisione sulla relativa istanza. (Precedente citato: sentenza n. 50 del 2020).
Mentre la recidiva rinviene nel fatto di reato il suo termine di riferimento, la condotta susseguente si proietta nel futuro e può segnare una radicale discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoi rapporti sociali. (Precedente citato: sentenza n. 183 del 2011).
Per costante giurisprudenza costituzionale, le preclusioni assolute all'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione sono contrarie agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2019, n. 149 del 2018, n. 291 del 2010, n. 189 del 2010).