Ordinanza 355/1988 (ECLI:IT:COST:1988:355)
Massima numero 13633
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  11/03/1988;  Decisione del  11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 06/04/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 355/88. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORATORE IN PERIODO DI INABILITA' PERMANENTE TEMPORANEA - ASSEGNI FAMILIARI - DIRITTO - LIMITI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 30 MAGGIO 1955, N. 797, ART. 15 IN RELAZIONE ALL'ART.16. - COST., ARTT. 3, 38.

Testo
Stante la notevole diversita' tra la situazione del lavoratore infortunato sul lavoro e quella del lavoratore colpito da malattia, e' ragionevole che il legislatore - cui e' riservata la discrezionale attuazione dei tempi e dei modi del sistema previdenziale - abbia previsto un differente trattamento nelle due ipotesi e abbia riservato al lavoratore infortunato un trattamento complessivo di gran lunga piu' favorevole, pur prevedendo per quest'ultimo la corresponsione degli assegni familiari per un periodo massimo di tre mesi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, in relazione all'art. 16, stesso d.P.R., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte