Ordinanza 357/1988 (ECLI:IT:COST:1988:357)
Massima numero 13635
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  11/03/1988;  Decisione del  11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 06/04/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 357/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATORI AUTONOMI DEL COMMERCIO - CONTRIBUTI FIGURATIVI - BENEFICIO DELL'ACCREDITO - APPLICABILITA' - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
- LEGGE 22 DICEMBRE 1980, N. 932, ART. 2. - COST., ARTT. 3, 35. La parificazione tra tutte le categorie di lavoratori, nell'ambito dell'ulteriore sviluppo del sistema pensionistico e' rimessa, quanto alla sua realizzazione, alla discrezionalita' del legislatore, il quale puo' anche provvedervi con la gradualita' imposta dalla necessita' di una razionale considerazione sia delle esigenze di vita dei lavoratori sia delle effettive disponibilita' finanziarie, rimanendo insindacabili - in sede di giudizio di costituzionalita' - le scelte operate al riguardo. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, L. 22 dicembre 1980 n. 932, denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. - nella parte in cui esclude i lavoratori del commercio dal beneficio dell'accredito dei contributi figurativi ai fini del conseguimento delle prestazioni assicurative nella relativa gestione speciale). - cfr. S.nn. 173 e 31/1986, 144/84.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35

Altri parametri e norme interposte