Ordinanza 358/1988 (ECLI:IT:COST:1988:358)
Massima numero 13636
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  11/03/1988;  Decisione del  11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 06/04/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 358/88. LAVORO (RAPPORTO DI) - AGENTI A STIPENDIO MENSILE - RETRIBUZIONE GIORNALIERA - DETERMINAZIONE - CRITERI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - R.D. 8 GENNAIO 1931, N. 148, ARTT. 13, 14 ALL. B, 23, 24, 36, ALL. A. - COST., ARTT. 3, 36, COMMA TERZO.

Testo
E' manifestamente inammissibile, in quanto spetta al giudice a quo la risoluzione del contrasto di giurisprudenza formatosi all'epoca dell'ordinanza di rimessione sulla interpretazione delle norme censurate, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata per violazione degli artt. 3 e 36, terzo comma, Cost. - degli artt. 13 e 14, all. B, 23, 24 e 36, all. A., r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, i quali stabiliscono che per gli agenti a stipendio mensile il ragguaglio della retribuzione a giornate e' determinato dividendo la retribuzione di ciascun agente per 30 anziche' per 26.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36  co. 3

Altri parametri e norme interposte