Ordinanza 360/1988 (ECLI:IT:COST:1988:360)
Massima numero 13637
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
11/03/1988; Decisione del
11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 06/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 360/88. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - COMPETENZA LEGISLATIVA - TRIBUTI - TASSE REGIONALI SU ATTI COMUNALI - DEROGA ALLA DISCIPLINA STATALE DI TRIBUTI LOCALI - DEVOLUZIONE PARZIALE AI COMUNI DEL GETTITO DEL TRIBUTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. TRENTINO-ALTO ADIGE 10 APRILE 1980, N. 5, ART. 2. - ST. T.A.A., ARTT. 73, 5; COST., ARTT. 5, 117, 119, 128.
ORD. 360/88. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - COMPETENZA LEGISLATIVA - TRIBUTI - TASSE REGIONALI SU ATTI COMUNALI - DEROGA ALLA DISCIPLINA STATALE DI TRIBUTI LOCALI - DEVOLUZIONE PARZIALE AI COMUNI DEL GETTITO DEL TRIBUTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. TRENTINO-ALTO ADIGE 10 APRILE 1980, N. 5, ART. 2. - ST. T.A.A., ARTT. 73, 5; COST., ARTT. 5, 117, 119, 128.
Testo
Nell'esercizio delle competenze attribuitele (rispettivamente dagli artt. 73 e 5 dello Statuto) in materia tributaria e di ordinamento dei Comuni e quando sia soddisfatta la condizione del rispetto dei principi della legislazione statale, ben puo' la Regione Trentino-Alto Adige istituire e regolamentare tributi propri su atti dei Comuni, anche discostandosi dalla disciplina statale relativa, nella specie, alle tasse trasferite ai comuni sui medesimi atti (art. 8 D.L. n. 702 del 1978). Ne', in particolare, la legge regionale (impugnata), che devolve solo in parte (per il 60%) ai Comuni il gettito del tributo (regionale) istituito, riservandone la restante parte (per il 40%) alla regione in relazione agli oneri di accertamento e di esazione, eccede i limiti della competenza regionale (ex art. 73 st. sp.); ma neppure viola gli art. 5, 119 e 128 Cost. poiche' essa non preclude il perseguimento della finalita' (da tali articoli richiesta) di assicurare ai Comuni mezzi finanziari per l'esercizio delle loro funzioni normali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 Legge Reg. Trentino-Alto Adige 10 aprile 1980, n. 5 sollevata in riferimento agli artt. 73 St. sp. e 5, 117, 119 e 128, Cost.).
Nell'esercizio delle competenze attribuitele (rispettivamente dagli artt. 73 e 5 dello Statuto) in materia tributaria e di ordinamento dei Comuni e quando sia soddisfatta la condizione del rispetto dei principi della legislazione statale, ben puo' la Regione Trentino-Alto Adige istituire e regolamentare tributi propri su atti dei Comuni, anche discostandosi dalla disciplina statale relativa, nella specie, alle tasse trasferite ai comuni sui medesimi atti (art. 8 D.L. n. 702 del 1978). Ne', in particolare, la legge regionale (impugnata), che devolve solo in parte (per il 60%) ai Comuni il gettito del tributo (regionale) istituito, riservandone la restante parte (per il 40%) alla regione in relazione agli oneri di accertamento e di esazione, eccede i limiti della competenza regionale (ex art. 73 st. sp.); ma neppure viola gli art. 5, 119 e 128 Cost. poiche' essa non preclude il perseguimento della finalita' (da tali articoli richiesta) di assicurare ai Comuni mezzi finanziari per l'esercizio delle loro funzioni normali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 Legge Reg. Trentino-Alto Adige 10 aprile 1980, n. 5 sollevata in riferimento agli artt. 73 St. sp. e 5, 117, 119 e 128, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 73
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte