Ordinanza 362/1988 (ECLI:IT:COST:1988:362)
Massima numero 13639
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  11/03/1988;  Decisione del  11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 06/04/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 362/88. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - GRADUAZIONE DEGLI SFRATTI - SFRATTI PER MOROSITA' - SANATORIA TARDIVA DELLA MORA (OLTRE IL 31 GENNAIO 1980) - DILAZIONE DELL'ESECUZIONE SINO AL 30 GIUGNO 1980 - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.L. 15 DICEMBRE 1979, N. 629 (CONV. CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 15 FEBBRAIO 1980, N. 25), ART. 3, ULTIMO COMMA. - COST., ART. 3.

Testo
Il d.l. 15 dicembre 1979, n. 629 (convertito con modifiche in legge 15 febbraio 1980, n. 25), disponendo che la prevista dilazione sino al 30 giugno 1980 dell'esecuzione degli sfratti per morosita' non si applica al conduttore che abbia sanato la mora oltre il 31 gennaio dello stesso anno, opera una scelta del tutto razionale, intesa ad evitare che situazioni di morosita' risalenti nel tempo si protraggano ben oltre tale termine; ben puo' comunque il giudice differenziare la posizione di chi, seppur tardivamente, abbia sanato la mora, rispetto a quella di chi non abbia affatto provveduto al pagamento dei canoni scaduti, accordando - in sede di fissazione dell'esecuzione - dilazioni di diversa durata entro la scadenza del 30 giugno 1980. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 3, ultimo comma, d.l. n. 629 cit.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte