Ordinanza 363/1988 (ECLI:IT:COST:1988:363)
Massima numero 13640
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  11/03/1988;  Decisione del  11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 06/04/1988
Massime associate alla pronuncia:  13641


Titolo
ORD. 363/88 A. SUCCESSIONE EREDITARIA - CHIAMATI ALLA SUCCESSIONE LEGITTIMA - "ZII NATURALI RICONOSCIUTI O DICHIARATI" DEL 'DE CUIUS' - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. CIV., ART. 565 - COST., ART. 30, COMMA TERZO.

Testo
La tutela garantita i figli naturali dall'art. 30, comma terzo, Cost., e' circoscritta al rapporto con il genitore la cui paternita' o maternita' e' stata riconosciuta o dichiarata, salvo riflettersi sui rapporti tra i piu' figli naturali del medesimo genitore, in guisa da qualificarli giuridicamente fratelli. L'ingresso del figlio naturale nella famiglia di origine del genitore, per effetto del riconoscimento, non e' invece assicurato dalla suddetta norma costituzionale, costituendo, bensi', questione di politica legislativa rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 30, comma terzo, Cost. e relativa all'art. 565 cod. civ. "nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, gli zii naturali riconosciuti o dichiarati del de cuius").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 30  co. 3

Altri parametri e norme interposte