Ordinanza 363/1988 (ECLI:IT:COST:1988:363)
Massima numero 13641
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  11/03/1988;  Decisione del  11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 06/04/1988
Massime associate alla pronuncia:  13640


Titolo
ORD. 363/88 B. SUCCESSIONE EREDITARIA - CHIAMATI ALLA SUCCESSIONE LEGITTIMA - "ZII NATURALI RICONOSCIUTI O DICHIARATI" DEL 'DE CUIUS' - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. CIV., ART. 565 - COST., ART. 3.

Testo
La situazione dei fratelli del genitore naturale non e' paragonabile a quella dei fratelli del genitore legittimo, in quanto, nonostante l'accertamento del rapporto di filiazione naturale, ai primi non compete giuridicamente - 'ex' art. 258 cod.civ. - la qualita' di zii. (Manifesta inammissibilita' della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 565 cod. civ., "nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, gli zii naturali riconosciuti o dichiarati del de cuius").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte