Sentenza 4/2025 (ECLI:IT:COST:2025:4)
Massima numero 46629
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  11/12/2024;  Decisione del  11/12/2024
Deposito del 23/01/2025; Pubblicazione in G. U. 29/01/2025
Massime associate alla pronuncia:  46628


Titolo
Impiego pubblico – Trattamento economico – Indennità di amministrazione – Personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro – Riconoscimento dell’indennità di amministrazione nella misura spettante al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il triennio 2020-2022 – Scomputo, per il 2022, dell’indennità una tantum come riconoscimento attività extra ordinem svolta nell’anno di riferimento – Irragionevolezza – Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 131011).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 145 del 2023, come conv., limitatamente all’inciso che – nel riconoscere al personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro l’indennità di amministrazione, nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il triennio 2020-2022 – scomputa da tale somma l’indennità una tantum attribuita, per il 2022, al personale del citato Ispettorato dall’art. 32-bis del d.l. n. 50 del 2022, come conv. La disposizione impugnata dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, è manifestamente irragionevole dal momento che l’indennità oggetto del previsto scomputo costituisce, invero, un emolumento premiale, corrisposto in ragione di carichi di lavoro più gravosi e ulteriori rispetto a quelli ordinari – soprattutto perché concessi a seguito dell’aumento degli oneri di vigilanza in settori (quale, ad esempio, quello dell’edilizia) interessati a una notevole ripresa economica dopo essere stati colpiti dagli effetti della pandemia da COVID-19 – che giustificano, invece, la corresponsione dell’indennità di amministrazione. L’erogazione di tale indennità una tantum, finalizzata a compensare attività extra ordinem dei dipendenti dell’Ispettorato, non determina, pertanto, alcuna discriminazione “al contrario” rispetto ad altri dipendenti ministeriali; sarebbe, invece, l’irragionevole compensazione tra emolumenti di natura disomogenea a condurre ad un’ingiustificata disparità di trattamento in danno dei dipendenti dell’Ispettorato, per i quali l’indennità di amministrazione per il 2022 non risulterebbe integrale. (Precedenti: S. 145/2022; S. 153/2021; S. 232/2019; S. 178/2015).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  18/10/2023  n. 145  art. 1  co. 1

legge  15/12/2023  n. 191  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte