Sentenza 365/1988 (ECLI:IT:COST:1988:365)
Massima numero 13642
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  23/03/1988;  Decisione del  23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 06/04/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 365/88. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO DELLO STATO - STIPENDI E ASSEGNI - QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER FIGLI A CARICO - IMPIEGATA IL CUI CONIUGE SVOLGA ATTIVITA' LAVORATIVA CHE NON DIA TITOLO ALLA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI FAMILIARI - ESCLUSIONE DEL BENEFICIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - D.L.LGT. 21 NOVEMBRE 1945 N. 722, ART. 3; LEGGE 8 APRILE 1952 N. 212, ART. 8. - COST., ARTT. 3 E 29.

Testo
La diversa e deteriore posizione riservata - anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 903 del 1977 - all'impiegata statale, rispetto all'impiegato di sesso maschile, ai fini del diritto a percepire le quote di aggiunta di famiglia per figli a carico, si fonda sul presupposto della priorita' della posizione del padre nell'ambito familiare e si pone, percio', in contrasto con l'esigenza di equiparazione della moglie al marito, nel matrimonio e nella famiglia. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost., gli artt. 3, d.l.lgt. 21 novembre 1945 n. 722, e 8, L. 8 aprile 1952 n. 212, nella parte in cui escludono il diritto dell'impiegata statale coniugata alla corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia per figli a carico, nel caso in cui il di lei marito svolga attivita' lavorativa che non dia titolo alla corresponsione di assegni familiari. - S. nn. 105/1980, 6/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte