Sentenza 366/1988 (ECLI:IT:COST:1988:366)
Massima numero 13643
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
23/03/1988; Decisione del
23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 06/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 366/88. PENSIONI - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' - ORFANI MAGGIORENNI DI DIPENDENTI STATALI - DIRITTO AL TRATTAMENTO PER LA DURATA DEL CORSO DI STUDI UNIVERSITARI E FINO AL VENTISEIESIMO ANNO DI ETA' - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - D.P.R. 29 DICEMBRE 1973 N. 1092, ART. 82, COMMA PRIMO. - COST., ART. 3.
SENT. 366/88. PENSIONI - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' - ORFANI MAGGIORENNI DI DIPENDENTI STATALI - DIRITTO AL TRATTAMENTO PER LA DURATA DEL CORSO DI STUDI UNIVERSITARI E FINO AL VENTISEIESIMO ANNO DI ETA' - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - D.P.R. 29 DICEMBRE 1973 N. 1092, ART. 82, COMMA PRIMO. - COST., ART. 3.
Testo
Ai fini dell'attribuzione della pensione di riversibilita' durante il periodo di frequenza a corsi universitari, la situazione degli orfani maggiorenni di pensionati statali e' sostanzialmente identica a quella degli orfani maggiorenni di iscritti all'a.g.o., in quanto, pur nel diverso assetto dei rispettivi ordinamenti previdenziali, la situazione di bisogno connessa alla dedizione agli studi costituisce un dato materiale indifferenziato che, unitamente al carattere assistenziale ed alimentare dei trattamenti di riversibilita', e' "idoneo, comunque, a fondare, in via eccezionale, l'invocata identita' di trattamento". Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 82, comma primo, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui (per il periodo anteriore all'entrata in vigore della l. 21 luglio 1984 n. 391) esclude il diritto alla pensione di riversibilita' degli orfani maggiorenni di dipendenti statali, in caso di frequenza da parte loto di un corso di studi universitario, per tutta la durata del corso medesimo e, comunque, fino al limite massimo del ventiseiesimo anno di eta'.
Ai fini dell'attribuzione della pensione di riversibilita' durante il periodo di frequenza a corsi universitari, la situazione degli orfani maggiorenni di pensionati statali e' sostanzialmente identica a quella degli orfani maggiorenni di iscritti all'a.g.o., in quanto, pur nel diverso assetto dei rispettivi ordinamenti previdenziali, la situazione di bisogno connessa alla dedizione agli studi costituisce un dato materiale indifferenziato che, unitamente al carattere assistenziale ed alimentare dei trattamenti di riversibilita', e' "idoneo, comunque, a fondare, in via eccezionale, l'invocata identita' di trattamento". Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 82, comma primo, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui (per il periodo anteriore all'entrata in vigore della l. 21 luglio 1984 n. 391) esclude il diritto alla pensione di riversibilita' degli orfani maggiorenni di dipendenti statali, in caso di frequenza da parte loto di un corso di studi universitario, per tutta la durata del corso medesimo e, comunque, fino al limite massimo del ventiseiesimo anno di eta'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte