Sentenza 57/2021 (ECLI:IT:COST:2021:57)
Massima numero 43756
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
09/03/2021; Decisione del
09/03/2021
Deposito del 31/03/2021; Pubblicazione in G. U. 07/04/2021
Massime associate alla pronuncia:
43757
Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione tardiva nel giudizio incidentale - Perentorietà del termine - Inammissibilità.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione tardiva nel giudizio incidentale - Perentorietà del termine - Inammissibilità.
Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 29 del 2020 e dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), terzo periodo, della legge n. 354 del 1975, è dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio dell'avv. Pasquale Cananzi, nella qualità di curatore dei minori S. B., C.M. D.S. e R.P. D.S., parti dei giudizi a quibus, in quanto avvenuta oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio. (Precedente citato: sentenza n. 1 del 2002).
Per costante giurisprudenza costituzionale, il termine per la costituzione nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, stabilito dall'art. 25 della legge n. 87 del 1953 e dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ha natura perentoria. (Precedenti citati: sentenze n. 222 del 2018, n. 24 del 2018 e n. 219 del 2016).Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
10/05/2020
n. 29
art. 4
co.
legge
26/07/1975
n. 354
art. 41
co. 2
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 3