Sentenza 367/1988 (ECLI:IT:COST:1988:367)
Massima numero 13645
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  23/03/1988;  Decisione del  23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 06/04/1988
Massime associate alla pronuncia:  13644  13646  13647


Titolo
SENT. 367/88 B. REGIONE SICILIANA - E.S.P.I. (ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE) - PERSONALE PROVENIENTE DAI DISCIOLTI CENTRI SPERIMENTALI - TRATTAMENTO ECONOMICO - DISCIPLINA RIENTRANTE NELLA POTESTA' LEGISLATIVA ESCLUSIVA REGIONALE. - STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA, ARTT. 14, LETT. P), 17, LETT. F).

Testo
La disciplina del trattamento economico del personale confluito nell'E.S.P.I. a seguito della soppressione dei Centri sperimentali, rientra nella potesta' legislativa esclusiva spettante alla Regione siciliana in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti regionali" (art. 14, lett. p, dello Statuto), ond'e' inconferente, riguardo ad essa, il richiamo agli specifici limiti previsti per la potesta' legislativa regionale concorrente in materia di "legislazione sociale: rapporti di lavoro e previdenza sociale", di cui all'art. 17, lett. f, dello Statuto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte