Sentenza 367/1988 (ECLI:IT:COST:1988:367)
Massima numero 13647
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
23/03/1988; Decisione del
23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 06/04/1988
Titolo
SENT. 367/88 D. REGIONE SICILIANA - E.S.P.I. (ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE) - PERSONALE PROVENIENTE DAI DISCIOLTI CENTRI SPERIMENTALI - TRATTAMENTO ECONOMICO - RIFERIMENTO AI CONTRATTI COLLETTIVI VIGENTI NEGLI ENTI DI PROVENIENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE REGIONE SICILIANA 18 GIUGNO 1977, N. 42, ART. 1. - COST., ART. 3.
SENT. 367/88 D. REGIONE SICILIANA - E.S.P.I. (ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE) - PERSONALE PROVENIENTE DAI DISCIOLTI CENTRI SPERIMENTALI - TRATTAMENTO ECONOMICO - RIFERIMENTO AI CONTRATTI COLLETTIVI VIGENTI NEGLI ENTI DI PROVENIENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE REGIONE SICILIANA 18 GIUGNO 1977, N. 42, ART. 1. - COST., ART. 3.
Testo
L'art. 1 della legge reg. siciliana 18 giugno 1977, n. 42, disponendo - in via di interpretazione autentica dell'art. 13. L. reg. 8 marzo 1971, n. 5 - che al personale gia' dipendente dei disciolti Centri sperimentali e confluito nell'E.S.P.I. continuino ad applicarsi i contratti collettivi vigenti negli enti di provenienza anziche' le norme del contratto in vigore per il personale gia' dall'origine dipendente dall'E.S.P.I., determina un'ingiustificata discriminazione fra dipendenti che - pur se collocati in ruoli differenti - sono destinati a svolgere le funzioni proprie del medesimo ente, in tal modo istituendo, senza plausibile ragione, un trattamento economico diverso per prestazioni lavorative della stessa natura. Pertanto il suddetto articolo e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost. (risultando inconferente il richiamo all'art. 17 dello Statuto della Regione siciliana).
L'art. 1 della legge reg. siciliana 18 giugno 1977, n. 42, disponendo - in via di interpretazione autentica dell'art. 13. L. reg. 8 marzo 1971, n. 5 - che al personale gia' dipendente dei disciolti Centri sperimentali e confluito nell'E.S.P.I. continuino ad applicarsi i contratti collettivi vigenti negli enti di provenienza anziche' le norme del contratto in vigore per il personale gia' dall'origine dipendente dall'E.S.P.I., determina un'ingiustificata discriminazione fra dipendenti che - pur se collocati in ruoli differenti - sono destinati a svolgere le funzioni proprie del medesimo ente, in tal modo istituendo, senza plausibile ragione, un trattamento economico diverso per prestazioni lavorative della stessa natura. Pertanto il suddetto articolo e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost. (risultando inconferente il richiamo all'art. 17 dello Statuto della Regione siciliana).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte