Sentenza 368/1988 (ECLI:IT:COST:1988:368)
Massima numero 13648
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
23/03/1988; Decisione del
23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 06/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
13649
Titolo
SENT. 368/88 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - GEOMETRI - PENSIONI DI VECCHIAIA - PERIODO MINIMO DI ISCRIZIONE ALLA CASSA DI PREVIDENZA -ELEVAZIONE DA VENTI A TRENTA ANNI - GEOMETRI ISCRITTI ANTERIORMENTE - SUSSISTENZA DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO DOPO VENTI ANNI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 20 OTTOBRE 1982, N. 773, ART. 2, COMMA PRIMO. - COST., ART. 3.
SENT. 368/88 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - GEOMETRI - PENSIONI DI VECCHIAIA - PERIODO MINIMO DI ISCRIZIONE ALLA CASSA DI PREVIDENZA -ELEVAZIONE DA VENTI A TRENTA ANNI - GEOMETRI ISCRITTI ANTERIORMENTE - SUSSISTENZA DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO DOPO VENTI ANNI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 20 OTTOBRE 1982, N. 773, ART. 2, COMMA PRIMO. - COST., ART. 3.
Testo
Le Casse di previdenza delle diverse categorie professionali sono entita' distinte, ciascuna con una propria autonomia e con un proprio equilibrio finanziario, sicche' la diversita' di regolamentazione - sia per quanto riguarda la normativa organica, sia per quanto riguarda eventuali disposizioni transitorie - non puo' essere assunta a sostegno di una violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo, L. 20 ottobre 1982, n. 773, in quanto, nell'elevare da venti a trenta anni il periodo minimo di iscrizione alla Cassa di previdenza per i geometri richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, non fa salvo, in via transitoria, il diritto degli iscritti sotto il precedente regime ad ottenere la pensione stessa dopo venti anni di iscrizione, a differenza di quanto previsto, in sede di analoga riforma, per gli iscritti alla Cassa di previdenza degli ingegneri e architetti). - v. S. nn. 133/1984, 284/1986; sulla successione di leggi nel tempo, v. S. nn. 199/1986, 618/1987 e ord. n. 131/1988.
Le Casse di previdenza delle diverse categorie professionali sono entita' distinte, ciascuna con una propria autonomia e con un proprio equilibrio finanziario, sicche' la diversita' di regolamentazione - sia per quanto riguarda la normativa organica, sia per quanto riguarda eventuali disposizioni transitorie - non puo' essere assunta a sostegno di una violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo, L. 20 ottobre 1982, n. 773, in quanto, nell'elevare da venti a trenta anni il periodo minimo di iscrizione alla Cassa di previdenza per i geometri richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, non fa salvo, in via transitoria, il diritto degli iscritti sotto il precedente regime ad ottenere la pensione stessa dopo venti anni di iscrizione, a differenza di quanto previsto, in sede di analoga riforma, per gli iscritti alla Cassa di previdenza degli ingegneri e architetti). - v. S. nn. 133/1984, 284/1986; sulla successione di leggi nel tempo, v. S. nn. 199/1986, 618/1987 e ord. n. 131/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte