Sentenza 368/1988 (ECLI:IT:COST:1988:368)
Massima numero 13649
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
23/03/1988; Decisione del
23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 06/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
13648
Titolo
SENT. 368/88 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - GEOMETRI - PENSIONI DI VECCHIAIA - PERIODO MINIMO DI CONTRIBUZIONE ALLA CASSA DI PREVIDENZA - RISCATTO DEGLI ANNI NECESSARI - CONDIZIONE - NON ISCRIZIONE AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA IN CONSEGUENZA DI DIVERSA ATTIVITA' SVOLTA SUCCESSIVAMENTE AL COMPIMENTO DEL 35^ ANNO DI ETA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - LEGGE 20 OTTOBRE 1982, N. 773, ART. 23, COMMA PRIMO. - COST., ART. 38, COMMA SECONDO.
SENT. 368/88 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - GEOMETRI - PENSIONI DI VECCHIAIA - PERIODO MINIMO DI CONTRIBUZIONE ALLA CASSA DI PREVIDENZA - RISCATTO DEGLI ANNI NECESSARI - CONDIZIONE - NON ISCRIZIONE AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA IN CONSEGUENZA DI DIVERSA ATTIVITA' SVOLTA SUCCESSIVAMENTE AL COMPIMENTO DEL 35^ ANNO DI ETA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - LEGGE 20 OTTOBRE 1982, N. 773, ART. 23, COMMA PRIMO. - COST., ART. 38, COMMA SECONDO.
Testo
In sede di riforma della Cassa di previdenza geometri, il legislatore ha inteso garantire il conseguimento della pensione di vecchiaia agli iscritti sotto il regime previgente che non raggiungano il piu' elevato periodo minimo di contribuzione richiesto dalla nuova legge, concedendo loro facolta' di riscatto degli anni necessari mediante versamenti a totale carico degli stessi interessati; conseguentemente, la previsione di condizioni (quali la non iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria) ostative al raggiungimento della suddetta finalita', e' irrazionale e lesiva del principio indicato nell'art. 38, comma secondo, Cost., senza che valga, in contrario, il richiamo alla discrezionalita' del legislatore nell'attuazione del principio stesso. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il parametro citato - l'art. 23, comma primo, L. 20 ottobre 1982, n. 773, limitatamente alle parole "o, comunque, non siano stati iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta successivamente al compimento del 35^ anno di eta'".
In sede di riforma della Cassa di previdenza geometri, il legislatore ha inteso garantire il conseguimento della pensione di vecchiaia agli iscritti sotto il regime previgente che non raggiungano il piu' elevato periodo minimo di contribuzione richiesto dalla nuova legge, concedendo loro facolta' di riscatto degli anni necessari mediante versamenti a totale carico degli stessi interessati; conseguentemente, la previsione di condizioni (quali la non iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria) ostative al raggiungimento della suddetta finalita', e' irrazionale e lesiva del principio indicato nell'art. 38, comma secondo, Cost., senza che valga, in contrario, il richiamo alla discrezionalita' del legislatore nell'attuazione del principio stesso. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il parametro citato - l'art. 23, comma primo, L. 20 ottobre 1982, n. 773, limitatamente alle parole "o, comunque, non siano stati iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta successivamente al compimento del 35^ anno di eta'".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte