Sentenza 369/1988 (ECLI:IT:COST:1988:369)
Massima numero 13775
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
23/03/1988; Decisione del
23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Titolo
SENT. 369/88 B. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - INOSSERVANZA DELLE FORME E GARANZIE DEI PROVVEDIMENTI DI AMNISTIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47, ARTT. 31, 35, 38, 39, 44. - COST., ART. 79.
SENT. 369/88 B. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - INOSSERVANZA DELLE FORME E GARANZIE DEI PROVVEDIMENTI DI AMNISTIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47, ARTT. 31, 35, 38, 39, 44. - COST., ART. 79.
Testo
Il "condono edilizio" di cui agli artt. 31 e ss. della L. 28 febbraio 1985 n. 47, non integra lo schema tipico dell'amnistia, in quanto quest'ultima, pur se "condizionata", produce autonomamente e direttamente, senza mediazione fattuale alcuna, l'estinzione della punibilita', mentre il condono opera solo a seguito della realizzazione, da parte dell'interessato, di una complessa fattispecie, la quale - lungi dall'esaurirsi nell'oblazione - e' insieme estintiva di effetti penali e, di regola, costitutiva di effetti amministrativi (sanatoria delle opere abusive, eccezion fatta per quelle di cui all'art. 33, L. n. 47 cit.). Trattasi invero di una misura di clemenza particolare e atipica - operante (secondo la formula preferibile) come causa personale sopravvenuta di non procedibilita' e finalizzata ad "orientare" la condotta del reo susseguente al reato - mediante la quale il legislatore, premiando con l'impunita' l'autodenuncia degli abusi edilizi commessi fino al 1^ ottobre 1983, ha inteso cancellare un passato di illegalita' di massa e regolarizzare, fin dove possibile, l'assetto urbanistico del territorio. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 79 Cost. - delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 31, 35, 38, 39 e 44, L. n. 47 cit.).
Il "condono edilizio" di cui agli artt. 31 e ss. della L. 28 febbraio 1985 n. 47, non integra lo schema tipico dell'amnistia, in quanto quest'ultima, pur se "condizionata", produce autonomamente e direttamente, senza mediazione fattuale alcuna, l'estinzione della punibilita', mentre il condono opera solo a seguito della realizzazione, da parte dell'interessato, di una complessa fattispecie, la quale - lungi dall'esaurirsi nell'oblazione - e' insieme estintiva di effetti penali e, di regola, costitutiva di effetti amministrativi (sanatoria delle opere abusive, eccezion fatta per quelle di cui all'art. 33, L. n. 47 cit.). Trattasi invero di una misura di clemenza particolare e atipica - operante (secondo la formula preferibile) come causa personale sopravvenuta di non procedibilita' e finalizzata ad "orientare" la condotta del reo susseguente al reato - mediante la quale il legislatore, premiando con l'impunita' l'autodenuncia degli abusi edilizi commessi fino al 1^ ottobre 1983, ha inteso cancellare un passato di illegalita' di massa e regolarizzare, fin dove possibile, l'assetto urbanistico del territorio. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 79 Cost. - delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 31, 35, 38, 39 e 44, L. n. 47 cit.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 79
Altri parametri e norme interposte