Sentenza 369/1988 (ECLI:IT:COST:1988:369)
Massima numero 13776
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
23/03/1988; Decisione del
23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Titolo
SENT. 369/88 C. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - FONDAMENTO E FINALITA' - COMPATIBILITA' CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA. - LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47, ARTT. 31, 35, 38, 39, 44. - COST., ART. 3.
SENT. 369/88 C. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - FONDAMENTO E FINALITA' - COMPATIBILITA' CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA. - LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47, ARTT. 31, 35, 38, 39, 44. - COST., ART. 3.
Testo
Tutte le volte in cui il legislatore - interrompendo il nesso costante tra reato e punibilita' - utilizza quest'ultima per fini estranei a quelli relativi alla difesa dei beni tutelati attraverso l'incriminazione penale, tale uso, incidendo negativamente sul principio di eguaglianza, deve trovare la sua "giustificazione" nel quadro costituzionale, che determina il fondamento ed i limiti dell'intervento punitivo dello Stato. Nel caso del "condono edilizio", di cui alla L.n. 47 del 1985, tale giustificazione sussiste, avendo il legislatore ritenuto - con valutazione discrezionale e incensurabile - che le fondamentali esigenze sottese al governo del territorio (artt. 41, commi secondo e terzo, 42, comma secondo, 9, comma secondo, Cost.) non potevano essere validamente difese per il futuro se non attraverso l'estinzione della punibilita' dei passati abusi edilizi di massa. - v. anche S.n. 36/1986.
Tutte le volte in cui il legislatore - interrompendo il nesso costante tra reato e punibilita' - utilizza quest'ultima per fini estranei a quelli relativi alla difesa dei beni tutelati attraverso l'incriminazione penale, tale uso, incidendo negativamente sul principio di eguaglianza, deve trovare la sua "giustificazione" nel quadro costituzionale, che determina il fondamento ed i limiti dell'intervento punitivo dello Stato. Nel caso del "condono edilizio", di cui alla L.n. 47 del 1985, tale giustificazione sussiste, avendo il legislatore ritenuto - con valutazione discrezionale e incensurabile - che le fondamentali esigenze sottese al governo del territorio (artt. 41, commi secondo e terzo, 42, comma secondo, 9, comma secondo, Cost.) non potevano essere validamente difese per il futuro se non attraverso l'estinzione della punibilita' dei passati abusi edilizi di massa. - v. anche S.n. 36/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte