Ordinamento penitenziario - Misure urgenti anti-COVID-19 per gli istituti penitenziari e gli istituti penali - Colloqui dei detenuti - Detenuti e internati sottoposti al c.d. carcere duro (art. 41-bis ordin. penit.) - Possibilità che i colloqui con i figli minorenni possano essere svolti a distanza mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile - Asserita omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento, violazione dei diritti inviolabili idonei a garantire lo sviluppo e il benessere psico-fisico del minore, dei principi a tutela dell'infanzia e della gioventù, del principio della finalità rieducativa della pena, nonché dei principi convenzionali a tutela dei minori e del diritto della persona al rispetto della vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza e che vietano i trattamenti inumani e degradanti - Difetto di competenza del giudice a quo - Conseguente irrilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza derivante dal difetto di competenza del giudice a quo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 30, 31, secondo comma, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU - dell'art. 4 del d.l. n. 29 del 2020, (adottato per fronteggiare l'emergenza da COVID-19) nella parte in cui, nell'interpretazione del rimettente, non consente che si svolgano tramite collegamento audiovisivo a distanza i colloqui con i figli minorenni cui hanno diritto i detenuti e gli internati sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis, comma 2, ordin. penit., e dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), terzo periodo, ordin. penit., nella parte in cui non prevede, a regime, che i colloqui sostitutivi di quelli visivi con i figli minorenni, cui in base ad esso hanno diritto i detenuti in regime speciale, possano essere svolti - in alternativa alla corrispondenza telefonica - con modalità audiovisive a distanza. A prescindere da ogni altro possibile rilievo - anche quanto alle premesse ermeneutiche che fondano i dubbi di costituzionalità - il rimettente appare palesemente privo di qualsiasi competenza in materia di autorizzazione dei colloqui dei detenuti, che spetta esclusivamente alla magistratura di sorveglianza.
Per costante giurisprudenza costituzionale, stante l'autonomia del giudizio di costituzionalità rispetto a quello dal quale la questione proviene, il difetto di competenza del giudice a quo - al pari del difetto di giurisdizione - determina l'inammissibilità della questione, per irrilevanza, solo quando sia palese, ossia riscontrabile ictu oculi. (Precedenti citati: sentenze n. 136 del 2008 e n. 349 del 1993; ordinanze n. 144 del 2011, n. 318 del 2010, n. 252 del 2010 e n. 82 del 2005).