Sentenza 369/1988 (ECLI:IT:COST:1988:369)
Massima numero 13779
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  23/03/1988;  Decisione del  23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:  13774  13775  13776  13777  13778  13780  13781  13782  13783  13784  13785


Titolo
SENT. 369/88 F. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA - RICHIESTA DI SANATORIA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA PENA - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47, ARTT.38, COMMI PRIMO E TERZO, 44. - COST., ART. 3.

Testo
Ove dall'ordinanza di rimessione non risulti la volonta' dell'interessato di avvalersi del "condono edilizio" di cui alla legge n. 47 del 1985, la questione di legittimita' costituzionale relativa a norme della medesima legge e' inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza. (Inammissibilita' delle questioni sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. e relative agli artt. 38, commi primo e terzo, e 44, L. 28 febbraio 1985 n. 47, nella parte in cui non prevedono la sospensione dell'esecuzione della pena in favore di coloro che, gia' condannati con sentenza definitiva prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, presentino domanda di sanatoria corredata dall'attestazione del parziale versamento dell'oblazione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte